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LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
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Testo in vigore dal:  28-2-1986

Art. 10

1. Per l'anno 1986 l'anticipazione dello Stato all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il pareggio del bilancio resta stabilita in lire 2.084 miliardi.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il parere delle Commissioni competenti dei due rami del Parlamento, approva, con proprio decreto, un piano per la graduale soppressione degli uffici postali a volume di traffico con impegno giornaliero fino a 180 minuti, ricorrendo, secondo l'intensità del traffico da rilevare con i dati del 1985, o all'apertura degli uffici a tempo parziale per almeno 5 giorni alla settimana, ovvero a giorni alterni per l'intero orario di servizio, ovvero utilizzando uffici itineranti in grado di servire più località nella stessa giornata e assicurando comunque il servizio quotidiano di recapito.
3. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, l'importo complessivo di lire 2.750 miliardi previsto dall'articolo 1 della predetta legge ed elevato a lire 3.531 miliardi dal quinto comma dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, viene ulteriormente elevato a lire 4.519 miliardi.
4. Gli importi stabiliti per i settori di intervento dall'articolo 2 della citata legge 10 febbraio 1982, n. 39, sono elevati rispettivamente:
da lire 280 miliardi a lire 378 miliardi per il completamento degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi;
da lire 113 miliardi a lire 142 miliardi per il completamento dell'automazione dei servizi amministrativo-contabili, nonché per il potenziamento dei servizi di bancoposta;
da lire 290 miliardi a lire 320 miliardi per il completamento e l'integrazione della rete telex e trasmissione dati;
da lire 46 miliardi a lire 50 miliardi per il rinnovamento e potenziamento dei centri radio gestiti dall'Amministrazione postelegrafonica;
da lire 477 miliardi a lire 931 miliardi per il completamento degli edifici destinati a sede degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi, nonché per la costruzione di edifici per i servizi operativi e del movimento postale;
da lire 356 miliardi a lire 430 miliardi per la costruzione e l'acquisto di edifici destinati agli uffici di settore e di quartiere nelle grandi città, come previsto nei piani regolatori postali;
da lire 655 miliardi a lire 710 miliardi per la costruzione e l'acquisto di immobili da destinare ad alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti dell'Amministrazione postelegrafonica;
da lire 1.091 miliardi a lire 1.259 miliardi per la costruzione e l'acquisto di edifici da adibire a sede di uffici locali non ubicati in capoluogo di provincia, sulla base delle proposte dei comitati tecnico-amministrativi, previsti dall'articolo 14 della legge 12 marzo 1968, n. 325;
da lire 166 miliardi a lire 186 miliardi per l'acquisto dei mezzi operativi occorrenti per il potenziamento dei trasporti postali urbani ed interurbani su strada in gestione diretta, nonché delle relative infrastrutture;
da lire 57 miliardi a lire 63 miliardi per il potenziamento e lo sviluppo dell'attività scientifica.
5. Ai predetti settori di intervento è aggiunto il seguente:
lire 50 miliardi per il risanamento degli uffici postali ubicati in locali non idonei per l'igiene del lavoro.
6. Ai fondi necessari per il finanziamento della maggiore occorrenza di lire 988 miliardi di cui al precedente comma 3, si provvede con operazioni di credito cui si applicano tutte le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della legge 10 febbraio 1982, n. 39.
7. L'Amministrazione postelegrafonica è autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza della predetta maggiore occorrenza di lire 988 miliardi.
8. I pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel bilancio della predetta Amministrazione che, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, restano determinati come segue:
lire 745 miliardi per l'anno 1986;
lire 613 miliardi per l'anno 1987;
lire 632 miliardi per l'anno 1988.
9. Ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma, della legge 10 febbraio 1982, n. 39, l'importo previsto dal primo comma dell'articolo 11 della stessa legge per la costruzione e l'acquisto di alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è elevato a lire 165 miliardi.
10. Per il finanziamento della maggiore occorrenza di lire 65 miliardi di cui al precedente comma e per l'assunzione dei relativi impegni si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 6 e 7 del presente articolo.
11. I pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel bilancio della predetta Azienda, che, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, restano determinati come segue:
lire 50 miliardi per l'anno 1986;
lire 40 miliardi per l'anno 1987;
lire 40 miliardi per l'anno 1988.
12. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad assumere impegni nell'anno 1986 fino alla concorrenza di lire 10 miliardi per la corresponsione delle indennità di esproprio delle aree occorse per la costruzione degli uffici locali di cui alla legge 23 gennaio 1974, n. 15, fermo restando che i relativi pagamenti dovranno essere effettuati nell'anno 1987. Al finanziamento della spesa si provvede con le modalità richiamate al precedente comma 6 del presente articolo.
13. Per l'anno 1986 l'apporto statale in favore dell'Ente Ferrovie dello Stato, ai sensi e per gli effetti di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 17 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è così determinato:
quanto alla lettera b), oneri di infrastrutture successivi al 31 dicembre 1985, lire 2.137,5 miliardi;
quanto alla lettera c), l'accollo al bilancio dello Stato dell'onere per capitale ed interessi - valutato, per il triennio 1986-1988, in lire 80 miliardi per l'anno 1986, in lire 150 miliardi per l'anno 1987 e in lire 300 miliardi per l'anno 1988 - derivante dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che l'Ente contrae fino all'ammontare di lire 1.300 miliardi per rinnovi e fino all'ammontare di lire 3.000 miliardi per l'attuazione di un programma per il rinnovo, il potenziamento e l'innovazione tecnologica del materiale rotabile. Tale programma, da redigere in conformità a quanto disposto dalla legge 17 maggio 1985, n. 210, viene sottoposto, prima dell'approvazione, al parere delle competenti Commissioni parlamentari;
quanto alla lettera d), sovvenzioni straordinarie ai fini dell'equilibrio del bilancio di previsione dell'Ente, lire 1.370,1 miliardi.
14. In via transitoria, per l'anno 1986, sono determinate in lire 730 miliardi le compensazioni spettanti all'Ente Ferrovie dello Stato per mancati aumenti tariffari degli anni 1982, 1984 e 1985 ed in lire 1.016,4 miliardi quelle a copertura del disavanzo del fondo pensioni ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210.
15. A decorrere dal 15 gennaio 1986 tutte le concessioni gratuite di viaggio, le riduzioni e le agevolazioni tariffarie, per le quali l'Ente Ferrovie dello Stato ha diritto a compensazione ai sensi del regolamento CEE n. 1191/69 relativo agli obblighi di servizio pubblico, sono abolite, fatta eccezione per le concessioni gratuite di viaggio attualmente in vigore concernenti gli accompagnatori di persone invalide. Il Ministro dei trasporti provvederà, ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 17 maggio 1985, n. 210, alla determinazione degli obblighi che, per effettive esigenze pubbliche e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, devono essere mantenuti a carico dello Stato. Restano ferme le agevolazioni previste, per il trasporto dei minerali prodotti nelle Isole in partenza dalle Isole stesse, dall'articolo 19, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
16. Sulla base delle indicazioni del Piano generale dei trasporti, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate per il finanziamento del programma integrativo finanziato dalla legge 12 febbraio 1981, n.
17, e rifinanziato, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge stessa, con legge 26 aprile 1983, n. 130, e legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono comprese le esigenze relative agli studi e progettazioni per i sistemi di valico dell'asse del Brennero e dello Spluga e degli impianti interportuali di primo livello, nonché la realizzazione di opere e interventi che attengano all'attuazione di una prima fase dell'alta velocità fra Napoli, Roma e Milano, per un importo non superiore a 500 miliardi di lire, e dell'adeguamento e potenziamento della direttrice Brennero-Bologna in conformità agli accordi con l'Austria.
17. Gli interventi previsti dall'articolo 8, decimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, comprendono anche azioni finalizzate alla realizzazione di trasporti rapidi di massa, parcheggi e nodi di interscambio modali.
18. Il Ministro dei trasporti impartirà con proprio decreto all'Ente Ferrovie dello Stato le disposizioni attuative.
19. L'Ente Ferrovie dello Stato è tenuto ad adeguare alle norme del codice civile le scritture contabili, comprese quelle inventariali, entro il 31 dicembre 1986, ferma restando l'immediata operatività degli oneri documentali direttamente imposti da disposizioni della legge 17 maggio 1985, n. 210.
20. I prelevamenti che l'Ente Ferrovie, dello Stato può disporre nell'anno 1986 dai conti correnti ad esso intestati presso la Tesoreria centrale dello Stato, non possono registrare un aumento superiore al 7 per cento rispetto ai prelevamenti complessivamente effettuati dal predetto Ente nell'anno 1985. I suddetti prelievi sono calcolati al netto delle quote capitale relative ad ammortamenti di prestiti nonché al netto delle somme necessarie per i pagamenti relativi ai piani di investimento autorizzati con specifiche leggi.
21. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - è autorizzato ad eseguire interventi di ammodernamento, ampliamento e ristrutturazione degli aeroporti gestiti in concessione totale o parziale non rientranti nell'attività di ordinaria o straordinaria manutenzione, spettante agli enti e società di gestione.
22. Conseguentemente sono adeguate le convenzioni di concessione, in vigore sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministro dei trasporti, previsto dall'articolo 3 della legge 22 agosto 1985, n. 449.
23. Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 22 agosto 1985, n. 449, si applicano anche all'esecuzione dei lavori, forniture, installazioni e servizi disposti dal Ministero dei trasporti con imputazione ai fondi ordinari di bilancio della Direzione generale dell'aviazione civile.
24. Per gli interventi relativi ad opere di particolare rilevanza che non possono trovare copertura in un unico esercizio finanziario e da realizzarsi in più annualità, la stessa Direzione generale è autorizzata ad assumere impegni, nei limiti dell'intera somma occorrente, anche a carico dei due esercizi finanziari successivi e previo assenso del Ministro del tesoro nell'ambito delle procedure di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468.