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LEGGE 8 luglio 1986, n. 349

Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/01/2018)
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Testo in vigore dal:  30-7-1986

Art. 5

1. I territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale sono individuati, a norma dell'articolo 83, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, su proposta del Ministro dell'ambiente.
2. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le competenze esercitate, ai sensi delle leggi vigenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale e internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali.
3. Il Ministro dell'ambiente impartisce agli enti autonomi e agli altri organismi di gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali le direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, verificandone l'osservanza. Propone altresì al Consiglio dei ministri norme generali di indirizzo e coordinamento per la gestione delle aree protette di carattere regionale e locale.
Nota all'art. 5:
Il comma quarto dell'art. 83 del D.P.R. n. 616/1977 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) prevede che: "Resta ferma, nell'ambito delle funzioni di indirizzo e di coordinamento, la potestà per il Governo di individuare i nuovi territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale".