stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 18 giugno 1986, n. 282

Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 07 agosto 1986, n. 462 (in G.U. 11/08/1986, n.185).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/2021)
Testo in vigore dal:  11-8-1986
aggiornamenti all'articolo

Art. 9

1. L'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:
"Art. 74. - 1. La circolazione, in quantità superiore a chilogrammi 10, dello zucchero, dello zucchero invertito, del glucosio e del levulosio, del melasso ed altre sostanze zuccherine, anche in soluzione, è soggetta in tutto il territorio dello Stato a bolletta di accompagnamento da staccarsi, a cura del venditore o dello speditore, da appositi libretti a madre e tre figlie, numerati e vidimati dai comuni competenti per territorio.
2. Delle tre figlie, la prima e la seconda devono essere inviate, a cura del venditore o dello speditore, rispettivamente al comune ed all'ufficio per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competenti per territorio. L'invio di detti documenti può essere effettuato a mezzo di raccomandata o di recapito manuale e deve avvenire nella stessa giornata del rilascio o comunque non oltre il giorno successivo, non festivo, al rilascio stesso. La terza figlia accompagna la merce e deve essere consegnata dal trasportatore a chi riceve il prodotto. La madre è trattenuta dal venditore o speditore.
3. Detta bolletta deve riportare i nominativi del venditore, dello speditore e di colui che effettua il trasporto nonché il codice fiscale od il numero di partita IVA, il nominativo e l'indirizzo del destinatario, gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto e il suo esatto itinerario, la qualità e la quantità del prodotto e l'indicazione del periodo, nello spazio massimo di 48 ore, in cui il trasporto stesso viene effettuato.
4. Il venditore o speditore deve accertare preventivamente l'effettiva identità del destinatario e del trasportatore, nonché gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto.
5. I produttori, gli importatori ed i grossisti dei prodotti di cui al comma 1 devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico assoggettato all'imposta di bollo, con fogli progressivamente numerati e vidimati prima dell'uso dal comune competente per territorio, ed annotarvi tutte le introduzioni e le estrazioni all'atto in cui si verificano.
6. I grossisti che effettuano minuta vendita devono annotare sul registro di carico e scarico ogni operazione precisando nominativo e recapito dell'acquirente.
7. A tutti gli utilizzatori di sostanze zuccherine, ad eccezione di quelli in possesso del registro di carico e scarico delle materie prime vidimato dall'ufficio per la repressione delle frodi, o del registro modello H - 18 vidimato dall'UTIF, è fatto obbligo di tenere un registro di carico e scarico con le stesse modalità previste dal comma 5 e di annotarvi per ogni tipo di prodotto la percentuale di glucosio e di altre sostanze zuccherine impiegate.
8. I comuni provvederanno ad inviare mensilmente agli uffici per la repressione delle frodi l'elenco delle ditte che hanno fatto richiesta di numerazione e vidimazione dei registri di carico e scarico.
9. Per coloro che praticano una contabilità in base al sistema meccanografico le iscrizioni sui registri possono essere completate settimanalmente. In tal caso gli interessati devono sottoporre a preventiva timbratura, da parte dei comuni competenti per territorio, i modelli preventivamente numerati del tabulato riepilogativo che intendono usare e devono esibirlo ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
10. I predetti registri devono essere conservati per un periodo non inferiore ai cinque anni dalla data dell'ultima registrazione e devono essere esibiti ad ogni richiesta degli addetti alla vigilanza".
((10-bis. A parziale deroga di quanto stabilito ai commi 1, 2, 3 e 5, fino al 31 ottobre 1986 è consentito l'ulteriore uso dei registri di carico e scarico numerati e vidimati dall'ufficio per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste competente per territorio, nonché delle bollette di accompagnamento da staccarsi a cura del venditore dagli appositi libretti a madre e due figlie, numerati e vidimati dallo stesso ufficio. Delle due figlie la prima sarà inviata all'ufficio per la repressione delle frodi, mentre la seconda accompagnerà la merce.
10-ter. Le specialità medicinali ed i prodotti dell'industria farmaceutica registrati presso il Ministero della sanità sono esonerati dall'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4))
.