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LEGGE 29 gennaio 1986, n. 23

Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Università.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
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Testo in vigore dal:  27-2-1986

Art. 30

Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano
1. Con apposito provvedimento si provvederà alla revisione dell'attuale ordinamento degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.
2. Per le esigenze di funzionamento connesse a tale riordinamento sono destinati almeno 400 dei nuovi posti organici previsti dall'articolo 29.