stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 20 novembre 1985, n. 656

Disposizioni urgenti in materia di sanatoria delle opere edilizie abusive.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 24 dicembre 1985, n. 780 (in G.U. 30/12/1985, n.305).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1985)
nascondi
Testo in vigore dal:  22-11-1985

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, modificata con decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire alcuni termini stabiliti dalla legge sopraindicata, rivelatisi eccessivamente brevi in relazione alla quantità di domande di concessione in sanatoria da presentare, tenuto conto anche delle modifiche apportate alla legge successivamente alla sua entrata in vigore;
Ritenuta inoltre la necessità e l'urgenza di rettificare e precisare alcune disposizioni contenute nella legge medesima;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 1985;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

Il seguente decreto:

Art. 1

1. Il termine per la presentazione della domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, di cui all'articolo 35, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, già fissato al 30 novembre 1985 dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298, è prorogato fino al 31 marzo 1986. La domanda di concessione in sanatoria può comunque essere presentata fino al 30 settembre 1986 con la maggiorazione del 2 per cento della somma dovuta a titolo di oblazione per ciascun mese o frazione di mese.
2. All'articolo 40, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il terzo periodo è sostituito dal seguente:
"In ogni altra ipotesi di abusivismo, la presentazione della domanda dopo il termine del 30 settembre 1986, e comunque non oltre il 31 marzo 1987, comporta il pagamento di una somma pari al doppio dell'oblazione".
3. Il termine del 31 dicembre 1985 di cui all'articolo 48 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nel testo integralmente sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298, è prorogato al 30 giugno 1986.
4. Il termine per la denuncia al catasto di cui all'articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, già fissato al 31 dicembre 1985 dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298, è prorogato al 31 dicembre 1986.