LEGGE 23 ottobre 1985, n. 595

Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1986)
Testo in vigore dal: 11-8-1986
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6.
                 Interventi in casi di inadempienza

  ((1.    A    partire    dal    centoventesimo   giorno   successivo
all'approvazione   da   parte  del  Parlamento  del  piano  sanitario
nazionale,  l'erogazione  alle  regioni  e alle province autonome dei
fondi  vincolati per le azioni programmate e per i progetti obiettivo
e  dei  fondi  in  conto  capitale,  con  l'esclusione dei soli fondi
destinati    alle    spese   di   manutenzione,   e'   sospesa   fino
all'approvazione  da  parte  delle  regioni e delle province autonome
della legge di piano sanitario)).
  2.  In  caso  di  persistente  inattivita'  degli  organi regionali
nell'esercizio delle funzioni in materia sanitaria, qualora si tratti
di adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti da leggi
o   risultanti  dalla  natura  degli  interventi  da  realizzare,  il
Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro della sanita',
dispone   il   compimento   degli   atti   relativi  in  sostituzione
dell'amministrazione regionale.
  3.  In  caso di omissione da parte delle unita' sanitarie locali di
adempimenti  amministrativi  concernenti  la pianificazione sanitaria
regionale,  previsti  entro termini tassativi, si applicano le misure
sostitutive stabilite dall'articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n.
181, come modificato dall'articolo 11, comma 10, del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638.