LEGGE 3 ottobre 1985, n. 526

Modifica del termine previsto dal penultimo comma dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e disposizioni in materia di viabilita' di grande comunicazione.

Testo in vigore dal: 13-10-1985
                               Art. 7.

  Sugli  stanziamenti  per  gli  anni  1986 e 1987, di cui all'ultimo
comma  del precedente articolo 6, un'aliquota non superiore al 15 per
cento e' riservata ad interventi manutentori di carattere ordinario e
straordinario  interessanti  le  strade  e  le autostrade statali, al
potenziamento  dei  mezzi meccanici operativi ed all'attuazione della
nuova organizzazione manutentoria di cui al regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1981, n. 1126.
  Ai  fini  dell'integrazione di cui al precedente articolo 1, quarto
comma,  l'ANAS  e' autorizzata a versare le occorrenti somme al Fondo
centrale  di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane a
valere,  per  l'esercizio  1985, sulle disponibilita' per i programmi
costruttivi  di  cui  alla  presente legge e, per gli esercizi 1986 e
1987, sull'aliquota di cui al precedente comma.
          Nota all'art. 7:
            Il   D.P.R.  n.  1126/1981  concerne  l'approvazione  del
          regolamento  del  servizio  di manutenzione delle strade ed
          autostrade statali dell'A.N.A.S.: