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LEGGE 28 febbraio 1985, n. 47

Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/10/2003)
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Testo in vigore dal:  17-3-1985

Art. 23

(Controlli periodici mediante rilevamenti aerofotogrammetrici)


Le regioni stabiliscono, con proprie leggi, quali aree del territorio debbano essere assoggettate a particolare controllo periodico dell'attività urbanistica ed edilizia anche mediante rilevamenti aerofotogrammetrici, ed il conseguente aggiornamento delle scritture catastali.
Le leggi regionali agevolano altresì la costituzione di consorzi tra comuni per la esecuzione dei rilevamenti e dei controlli di cui al presente articolo.
Lo Stato contribuisce ad integrare i fabbisogni finanziari per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo con quota parte degli introiti di competenza statale di cui al capo IV.
Con la legge finanziaria si provvede alla determinazione della quota da destinare alla finalità suddetta.