LEGGE 8 agosto 1985, n. 443

Legge-quadro per l'artigianato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/03/2001)
Testo in vigore dal: 4-4-2001
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3.
                  Definizione di impresa artigiana

  E'  artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano
nei  limiti  dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo
prevalente  lo  svolgimento  di  un'attivita'  di produzione di beni,
anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attivita'
agricole  e  le  attivita'  di prestazione di servizi commerciali, di
intermediazione  nella  circolazione  dei beni o ausiliarie di queste
ultime,  di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo
il  caso  che  siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio
dell'impresa.
  E'  artigiana  l'impresa  che,  nei limiti dimensionali di cui alla
presente  legge  e  con  gli  scopi  di  cui  al precedente comma, e'
costituita  ed  esercitata  in  forma di societa', anche cooperativa,
escluse  le  societa'  ((.  .  .))  per  azioni ed in accomandita per
azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso
di  due  soci,  svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale,
nel  processo  produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione
preminente sul capitale.
  E' altresi' artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui
alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma:
    a)   e'   costituita   ed  esercitata  in  forma  di  societa'  a
responsabilita'  limitata  con  unico socio sempreche' il socio unico
sia  in  possesso  dei  requisiti  indicati dall'articolo 2 e non sia
unico  socio  di altra societa' a responsabilita' limitata o socio di
una societa' in accomandita semplice;
    b)   e'   costituita  ed  esercitata  in  forma  di  societa'  in
accomandita  semplice, sempreche' ciascun socio accomandatario sia in
possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio
di  una societa' a responsabilita' limitata o socio di altra societa'
in accomandita semplice.
  In  caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarita' delle
societa'  di  cui  al terzo comma, l'impresa mantiene la qualifica di
artigiana  purche'  i  soggetti  subentranti  siano  in  possesso dei
requisiti di cui al medesimo terzo comma.
  L'impresa   artigiana   puo'   svolgersi  in  luogo  fisso,  presso
l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali
o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o
di  posteggio.  In  ogni  caso,  l'imprenditore artigiano puo' essere
titolare di una sola impresa artigiana.