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LEGGE 7 agosto 1985, n. 428

Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle direzioni provinciali del tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro; adeguamento degli organici del personale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero del tesoro e del personale amministrativo della Corte dei conti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/1998)
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Testo in vigore dal:  5-9-1985

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Delega al Governo


Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, su proposta del Ministro del tesoro, norme aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla revisione, integrazione e coordinamento delle disposizioni e degli ordinamenti contabili attualmente vigenti in materia di procedure di ordinazione e pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni.
Tali norme devono ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificare e snellire le procedure di ordinazione e pagamento della spesa statale eliminando le duplicazioni di competenze, di controlli e di adempimenti che non siano strettamente essenziali a garanzia dei diritti dei cittadini e per la tutela degli interessi della pubblica amministrazione; e, ferme restando, in ogni caso, le altre funzioni della Corte dei conti, estendere la sottoposizione a controllo successivo dei titoli di spesa relativi a stipendi ed altri assegni fissi e a pensioni provvisorie, emessi dalle amministrazioni centrali, rendendo disponibili i dati necessari a detto controllo attraverso il sistema informativo;
b) accelerare la liquidazione delle pensioni dei dipendenti dello Stato prevedendo la determinazione mediante decreto del Ministro del tesoro di rigorose scadenze entro le quali le amministrazioni di appartenenza devono trasmettere, quando necessario, agli uffici del Tesoro i provvedimenti e i dati di competenza e prevedendo altresì, in caso di inosservanza delle scadenze medesime da parte dei dipendenti, la responsabilità amministrativa e contabile dei medesimi in relazione al rilievo che l'intervento di ciascuno ha nell'espletamento degli adempimenti relativi;
c) adeguare la normativa vigente sulla contabilità pubblica all'evoluzione della tecnologia, tenendo conto delle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati;
d) semplificare i sistemi di pagamento degli stipendi al personale, anche attraverso l'emissione di assegni speciali di Stato, e il sistema di pagamento delle pensioni, autorizzandone, a domanda, anche l'accreditamento in conto corrente bancario;
e) prevedere, in conformità ai principi e criteri direttivi sopra delineati, che le norme che verranno emanate in attuazione della delega di cui al primo comma del presente articolo in materia di procedure di ordinazione e pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni, potranno essere successivamente modificate o integrate con norme regolamentari.
Il Governo della Repubblica è altresì delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del tesoro, norme aventi valore di legge ordinaria riguardanti il funzionamento delle direzioni provinciali del Tesoro e degli uffici di cui al successivo articolo 7, per definire le specifiche responsabilità amministrative:
a) dei direttori provinciali del Tesoro e degli altri dirigenti preposti agli uffici nonché del personale che opera nella fase di ordinazione della spesa, in relazione al rilievo che l'intervento di ciascuno ha nell'espletamento del servizio;
b) dei dirigenti del settore dell'informatica e del relativo personale nell'ambito delle rispettive attribuzioni, in relazione al rilievo che l'intervento di ciascuno ha nell'espletamento degli adempimenti relativi alla programmazione e all'elaborazione dei dati.