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LEGGE 17 maggio 1985, n. 210

Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato".

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/05/1993)
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Testo in vigore dal:  27-5-1993
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Art. 21

Disciplina dei rapporti di lavoro


Il rapporto di lavoro del personale dipendente dell'ente "Ferrovie dello Stato" è regolato su base contrattuale collettiva ed individuale.
Fermo restando quanto disposto dai precedenti articoli 1, ultimo comma, e 14, i contratti collettivi ed i regolamenti di organizzazione, che, in sede di prima applicazione della presente legge, rechino modifiche al vigente regime di costituzione e cessazione del rapporto di lavoro nonché alla materia della responsabilità civile e disciplinare dei dipendenti, non possono, a pena di nullità, contenere una disciplina della materia meno favorevole ai lavoratori di quella vigente all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.
I contratti collettivi nazionali di lavoro nonché i contratti individuali che da essi si discostano sono stipulati in via esclusiva dal consiglio di amministrazione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie a ciò destinate nei bilanci dell'ente.
Fino a quando non sarà disciplinato l'assetto generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori dipendenti, rimane fermo il trattamento in atto all'entrata in vigore della presente legge, trasferendosene a carico dell'ente "Ferrovie dello Stato" l'onere finanziario finora gravante sullo Stato, salvo le compensazioni dovute in forza dei regolamenti comunitari.(1)
((5))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 22 giugno-7 luglio 1988, n. 768 (in G.U. la s.s. 13/07/1988 n. 28) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, nella parte in cui non prevedono l'applicazione della disciplina normativa vigente per la provincia autonoma di Bolzano, in materia di proporzionale etnica e di parità linguistica.
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AGGIORNAMENTO (5)
La Corte Costituzionale con sentenza 5-19 maggio 1993 n. 243, in (in G.U. la s.s. 26/05/19993 n. 22) ha dichiarato l'illegittimita costituzionale dell'art. 21, nella parte in cui non prevedono, per i trattamenti di fine rapporto ivi considerati, meccanismi legislativi di computo dell'indennità integrativa speciale secondo i principi ed i tempi indicati in motivazione.