LEGGE 3 maggio 1985, n. 204

Disciplina dell'attivita' di agente e rappresentante di commercio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/04/2010)
Testo in vigore dal: 8-5-2010
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5.

  Per  ottenere  l'iscrizione nel ruolo il richiedente deve essere in
possesso dei seguenti requisiti:
    a) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59)) ;
    b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59));
    c) non essere interdetto o inabilitato, ((. . .)), condannato per
delitti  contro  la pubblica amministrazione, l'amministrazione della
giustizia,  la  fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il
commercio,  ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina,
estorsione,  truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni
altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della
reclusione  non  inferiore,  nel minimo, a due anni e, nel massimo, a
cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
    d) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59)).
  Il richiedente deve inoltre:
    1)  aver  frequentato  con  esito  positivo  uno  specifico corso
professionale istituito o riconosciuto dalle regioni;
    2) oppure aver prestato la propria opera per almeno due anni alle
dipendenze  di  una  impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o
con  mansioni  di  dipendente qualificato addetto al settore vendite,
purche'  l'attivita'  sia stata svolta anche se non continuativamente
entro i cinque anni dalla data di presentazione della domanda;
    3)  oppure  aver  conseguito  il  diploma di scuola secondaria di
secondo   grado   di   indirizzo  commerciale  o  laurea  in  materie
commerciali o giuridiche.
  L'iscrizione  nel  ruolo e' incompatibile con l'attivita' svolta in
qualita'  di  dipendente  da  persone, associazioni o enti, privati o
pubblici.
  L'iscrizione  nel  ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio
e'  altresi'  preclusa  a  coloro  che  sono  iscritti  nei ruoli dei
mediatori   o  che  comunque  svolgono  attivita'  per  le  quali  e'
prescritta l'iscrizione in detti ruoli.
  Il ruolo e' soggetto a revisione ogni cinque anni.