stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 22 aprile 1985, n. 144

Norme per la erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti nonchè per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 1985, n. 297 (in G.U. 22/06/1985, n.146).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/1985)
nascondi
Testo in vigore dal:  23-6-1985
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta l'urgente necessità di dare immediata attuazione agli indirizzi in materia di lotta alla droga approvati dal Consiglio dei Ministri nelle sedute del 10 aprile e del 16 ottobre 1984, per quanto concerne le attività di prevenzione e reinserimento sociale dei tossicodipendenti nonché di assicurare l'immediata distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate, al fine di evitare pericolose giacenze;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 aprile 1985;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

((
1. Il Ministro dell'interno può erogare contributi allo scopo di sostenere le attività per il recupero e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.
2. La erogazione di contributi da parte del Ministro dell'interno alle associazioni di volontariato, cooperative e privati, di cui all'articolo 1-bis, avviene tramite l'ente locale competente per territorio, fino a quando non sarà regolata con una nuova normativa legislativa la disciplina dei rapporti di enti e associazioni di volontariato che operano sul territorio nazionale nel campo del recupero e del reinserimento sociale dei tossicodipendenti
))