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LEGGE 15 aprile 1985, n. 140

Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2007)
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Testo in vigore dal:  4-5-1985

Art. 11

(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.162 miliardi per l'anno 1985, in lire 2.973 miliardi per l'anno 1986 ed in lire 4.244 miliardi per l'anno 1987, si provvede, per il 1985, quanto a lire 2.000 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento preordinato per "Riforma del sistema pensionistico, perequazione dei trattamenti pensionistici pubblici e privati, integrazione dei trattamenti minimi e delle pensioni sociali dei soggetti senza altra fonte di reddito", e quanto a lire 162 miliardi con le maggiori entrate IRPEF per l'anno finanziario medesimo; quanto a lire 2.700 miliardi per l'anno 1986 e 3.800 miliardi per l'anno 1987, mediante riduzione delle proiezioni, risultanti per i detti anni al suddetto accantonamento iscritto al capitolo 6856 del citato stato di previsione del Ministero del tesoro ai fini del bilancio triennale 1985-1987 e quanto a lire 273 miliardi per il 1986 e lire 444 miliardi per il 1987 con le maggiori entrate IRPEF che saranno conseguite nei rispettivi esercizi.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 aprile 1985

PERTINI

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI