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LEGGE 27 marzo 1985, n. 103

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, concernente ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie.

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Testo in vigore dal:  30-3-1985

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Il decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, concernente ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
al comma 1, primo capoverso, le parole: "personale dipendente dalle" sono sostituite dalle seguenti: "personale in servizio e in quiescenza delle";
al comma 2, capoverso, le parole: "personale dipendente dalle" sono sostituite dalle seguenti: "personale in servizio e in quiescenza delle".
All'articolo 3, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
"2. Le unità sanitarie locali trasmettono al Ministero della sanità, al Ministero del tesoro, alla regione o provincia autonoma e ai rispettivi comuni di appartenenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il conto consuntivo 1983 ed il relativo risultato di amministrazione, con dichiarazione sottoscritta dal presidente del comitato di gestione, dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori dei conti.
2-bis. Qualora dalla verifica del conto consuntivo 1983 da parte del Ministero della sanità, del Ministero del tesoro, della regione o provincia autonoma e dei comuni di appartenenza della unità sanitaria locale risulti una utilizzazione delle risorse finanziarie a disposizione non corrispondente alle finalità ed ai programmi deliberati dall'assemblea, si provvede a norma di legge alla nomina di un commissario per i necessari accertamenti e per adottare i conseguenti provvedimenti sugli atti irregolari, precedenti alla gestione 1984".
All'articolo 4, comma 5, le parole: "al 31 dicembre degli anni 1984 e 1985" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 1984, al 30 giugno 1985 e al 31 dicembre 1985".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 marzo 1985

PERTINI

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

GORIA, Ministro del tesoro

Avvertenza:
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 6 aprile 1985.