LEGGE 22 dicembre 1984, n. 887

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/1999)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 4-11-1986
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 11.

  E'  autorizzata  la  spesa di lire 530 miliardi, da iscrivere nello
stato  di  previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di
lire  80  miliardi  per  l'anno 1985, di lire 200 miliardi per l'anno
1986  e  di  lire  250  miliardi  per  l'anno  1987,  per  interventi
straordinari  di  edilizia  penitenziaria,  dei  quali  non  meno del
settanta per cento da impiegarsi in strutture industrializzate.
  Con  decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il
Ministro  dei  lavori  pubblici,  sono  determinate le modalita' e le
procedure  per  l'attuazione  di  tale  programma straordinario ed in
particolare  sono  individuate anche le esigenze per la realizzazione
delle strutture industrializzate.
  Il  Ministro  di  grazia  e  giustizia  e'  altresi' autorizzato ad
acquisire,  nei limiti dei fondi disponibili, anche in conto residui,
nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, i beni
indicati  nell'articolo  18 della legge 30 marzo 1981, n. 119, con le
modalita' ivi previste, nonche' con quelle contenute nell'articolo 10
della  legge  26  aprile  1983,  n. 130, commi ottavo, nono e decimo.
L'autorizzazione   a  stipulare  i  contratti  a  trattativa  privata
relativa  agli  immobili  concerne  anche la deroga alle norme di cui
alla legge 8 agosto 1977, n. 584.
  Per  le  finalita'  e con le modalita' di cui all'articolo 19 della
legge  30 marzo 1981, n. 119, gli enti locali possono contrarre mutui
con   la  Cassa  depositi  e  prestiti  nell'anno  1955  fino  ad  un
complessivo  importo  massimo  di  lire  800  miliardi.  La quota del
predetto  importo  eventualmente  non  utilizzata nell'anno 1985 puo'
esserlo negli anni successivi.
  L'onere  per  l'ammortamento  dei mutui di cui al precedente comma,
valutato  in lire 84 miliardi annui a decorrere dall'anno finanziario
1986, e' assunto a carico del bilancio dello Stato.
  Ai  sensi  del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 7 novembre
1983,  n. 623, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre  1983, n. 748, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
3  del  decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con
modificazioni,  dalla  legge  25 marzo 1982, n. 94, concernente norme
per  l'edilizia residenziale, e' reintegrata di lire 100 miliardi, da
iscrivere in bilancio in ragione di lire 60 miliardi nell'anno 1985 e
di lire 40 miliardi nell'anno 1986.
  Il  fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma
dell'articolo   1   della   legge  22  febbraio  1968,  n.  115,  per
l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n.
1334, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio
1952,  n.  50,  a  favore  delle  aziende  danneggiate  da  pubbliche
calamita', gia' elevato con l'articolo 35, secondo comma, della legge
27  dicembre  1983,  n. 730, a lire 104.500 milioni, e' ulteriormente
elevato  a  lire  131.500  milioni.  La maggiore spesa di lire 27.000
milioni e' ripartita nel triennio 1985-1987, in ragione di lire 9.000
milioni annui.
  Il  limite  di  spesa  di  lire 24.550 milioni previsto dal secondo
comma  dell'articolo  1  della  legge  11  dicembre 1980, n. 826, per
l'applicazione   delle   provvidenze   di   cui  all'articolo  5  del
decreto-legge  15  dicembre  1951,  n. 1334, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e' elevato a lire
27.550  milioni. La maggiore spesa di lire 3.000 milioni e' ripartita
nel triennio 1985-1987, in ragione di lire 1.000 milioni annui.
  Per  il completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII
della  legge  14 maggio 1981, n. 219, e' autorizzata la spesa di lire
800  miliardi  per  ciascuno  degli  anni  1985  e 1986 e di lire 700
miliardi   per   l'anno  1987.  La  ripartizione  delle  somme  viene
effettuata dal CIPE ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della
legge 18 aprile 1984, n. 80.
  Per  assicurare  la prosecuzione degli interventi di cui alla legge
14  maggio  1981, n. 219, il fondo di cui all'articolo 3 della stessa
legge  e'  incrementato  della  somma di lire 534 miliardi per l'anno
1985, di lire 1.800 miliardi per l'anno 1986 e di lire 1.700 miliardi
per l'anno 1987.
  Il  fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219,
e'  ripartito  dal  CIPE  entro  il 31 marzo 1985, con riferimento al
triennio  1985-1987,  salvo  revisioni  annuali da parte dello stesso
CIPE  in  relazione  all'effettivo andamento degli interventi e ferme
restando le dotazioni di competenza e cassa iscritte in bilancio.
  Per  consentire  l'espletamento  delle  opere a totale carico dello
Stato  nonche'  la  ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei
privati con il contributo dello Stato nelle zone del Belice distrutte
dal  terremoto del gennaio 1968 e in quelle della Sicilia occidentale
colpite dagli eventi sismici del 1981, sono autorizzate, per ciascuno
degli  anni  1985-1987, rispettivamente, la spesa di lire 40 miliardi
annui  ai  sensi  dell'articolo 36 della legge 7 marzo 1981, n. 64, e
quella  di  lire  25 miliardi annui ai sensi dell'articolo 19-bis del
decreto-legge  28  luglio  1981,  n.  397,  convertito  in legge, con
modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536.
  L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 9 marzo 1976, n. 75, e'
aumentata  di lire 2.600 milioni da ripartirsi in ragione di lire 600
milioni  per  l'anno  finanziario  1985  e  di lire 1.000 milioni per
ciascuno degli anni 1986 e 1987.
  Al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 26 maggio 1984, n.
159,  convertito  in  legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio
1984,  n.  363,  le  parole "lire 900 miliardi" sono sostituite dalle
seguenti: "lire 1.100 miliardi". ((4))
  E'  autorizzata  la spesa di lire 30 miliardi, in ragione di lire 6
miliardi nell'anno 1985, di lire 14 miliardi nell'anno 1986 e di lire
10  miliardi  nell'anno  1987, da iscrivere nello stato di previsione
del  Ministero  dei  lavori  pubblici  per la costruzione delle opere
indicate  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica 19 settembre
1978,   n.   650,   concernente  finanziamento  delle  opere  per  la
regolarizzazione  delle  acque  del bacino dell'Isonzo in adempimento
degli  obblighi  derivanti  dagli  accordi  di  Osimo, da realizzarsi
secondo le modalita' ivi previste.
  Per  la  realizzazione  di un programma urgente di completamento di
opere  di  edilizia  scolastica  nelle  regioni meridionali, ai sensi
dell'articolo  2 della legge 5 agosto 1975, n. 412, e' autorizzata la
spesa  di lire 100 miliardi per l'anno 1985, da iscrivere nello stato
di  previsione  del  Ministero  del  bilancio  e della programmazione
economica  e  da  assegnare alle regioni interessate sulla base di un
piano  di  riparto  adottato  con decreto del Ministro della pubblica
istruzione  entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge.
  Ai   fini   del   potenziamento  delle  attivita'  di  ricerca  con
particolare   riferimento   alla  rilevazione  dei  fenomeni  sismici
nell'area  flegrea,  e'  autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per
l'anno  1985.  Tale somma affluisce al fondo per la protezione civile
costituito con l'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428,
convertito  in  legge, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982,
n.  547,  e  alla  sua  utilizzazione  provvede  il  Ministro  per il
coordinamento   della   protezione   civile   con  i  poteri  di  cui
all'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 12 novembre 1982, n.
829,  convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1982, n. 938.
  Per  consentire  l'adeguamento del sistema di trasporto intermodale
nelle  zone  interessate  dal fenomeno bradisismico e' autorizzata la
spesa  di  lire 130 miliardi per l'anno 1985. Tale somma e' assegnata
al  presidente  della  giunta  regionale  della Campania, commissario
straordinario   di  Governo,  che  provvede,  con  i  poteri  di  cui
all'articolo  84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sulla base di un
apposito programma da approvarsi dal Consiglio regionale.
  All'onere  di lire 250 miliardi derivante dall'applicazione dei tre
commi  precedenti si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento  iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero  del  tesoro  per  l'anno  finanziario  1984,  parzialmente
utilizzando la voce "Fondo investimenti e occupazione".
  All'articolo 5 della legge 18 aprile 1984, n. 80, la lettera b) del
primo  comma  e'  soppressa.  Per  le  finalita'  di  cui al medesimo
articolo  5  e'  autorizzata,  in  aggiunta  alla  somma  di lire 500
miliardi di cui alla lettera d) dello stesso primo comma, l'ulteriore
spesa  di  lire  300  miliardi,  in  ragione di lire 150 miliardi per
ciascuno degli anni 1986 e 1987.
  Nell'articolo  10  della legge 11 novembre 1982, n. 828, la lettera
a) del secondo comma e' sostituita dalla seguente:
    "a)  lire  250 miliardi da ripartire nel periodo 1983-1987 di cui
la quota per il 1983 resta determinata in lire 30 miliardi".
  Per   il   completamento   del  programma  straordinario  di  opere
igienico-sanitarie, autorizzato ai sensi dell'articolo 43 della legge
21  dicembre  1978,  n. 843, da eseguire con carattere di urgenza nel
territorio dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 29 aprile 1984
in  Umbria  e  del  7  e  11  maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e
Campania,  e'  autorizzata  l'ulteriore  spesa di lire 20 miliardi in
aggiunta   a   quella   prevista   dall'articolo   13-terdecies   del
decreto-legge  26  maggio  1984,  n.  159,  convertito  in legge, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363.
  Il  Ministro  per i beni culturali e ambientali, sentiti i comitati
di  settore  per  i  beni  ambientali  e  architettonici,  per i beni
artistici  e  storici  e  quello  per  i beni archeologici, in seduta
congiunta, approva ogni anno, con proprio decreto, il programma degli
interventi da realizzare ai fini della prevenzione dei beni culturali
e  ambientali dai rischi sismici, ivi comprese le relative ricerche e
studi.  A  tal  fine  e' autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per
l'anno  1985.  All'onere  per  i  successivi anni si fa fronte con il
fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428,
convertito  in  legge, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982,
n. 547.

-----------------
AGGIORNAMENTO (4)
  La  L.  28 ottobre 1986, n. 730 ha disposto (con l'art. 4, comma 1)
che  "Allo  scopo di consentire la realizzazione degli interventi per
la ricostruzione di cui al comma 10 dell'articolo 2 del decreto-legge
26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio  1984,  n.  363, concernente provvedimenti urgenti per i sismi
del  29  aprile e del 7 ed 11 maggio 1984 in Umbria, Abruzzo, Molise,
Lazio  e Campania, nonche' per una completa applicazione del comma 11
dello stesso articolo relativo ai progetti edilizi unitari, l'importo
di  1.100  miliardi  di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 11
della  legge  22  dicembre  1984,  n.  887,  e'  elevato a lire 1.500
miliardi.  La  maggiore  spesa  di lire 400 miliardi e' ripartita nel
quinquennio 1986-1990 in ragione di lire 20 miliardi per l'anno 1986,
di  lire  14 miliardi per l'anno 1987, di lire 57 miliardi per l'anno
1988, di lire 160 miliardi per l'anno 1989 e di lire 149 miliardi per
l'anno 1990 ed e' posta a carico del fondo per la protezione civile."