stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1984, n. 807

Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 febbraio 1985, n. 10 (in G.U. 05/02/1985, n.30).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/1993)
Testo in vigore dal:  6-2-1985
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni in materia di servizi di radiodiffusione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 1984;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Disposizioni generali
1. La diffusione sonora e televisiva sull'intero territorio nazionale, via etere o via cavo o per mezzo di satelliti o con qualsiasi altro mezzo, ha carattere di preminente interesse generale ed è riservata allo Stato.
2. Nell'ordinare il sistema radiotelevisivo lo Stato si informa ai principi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione per realizzare un sistema misto di emittenza pubblica e privata.
3. Il servizio pubblico radiotelevisivo su scala nazionale è esercitato dallo Stato mediante concessione ad una società per azioni a totale partecipazione pubblica
((di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 2461 del codice civile))
.
4. Fino alla data di entrata in vigore della legge generale sul sistema radiotelevisivo, il servizio pubblico nazionale è regolato dalle disposizioni contenute nella legge 14 aprile 1975, n. 103, che non siano abrogate dal presente decreto o risultino con questo incompatibili.
5.
((La disciplina dell'attività di radiodiffusione sonora e televisiva dell'emittenza privata, nazionale e locale, le norme dirette ad evitare situazioni di oligopolio e ad assicurare la trasparenza degli assetti proprietari delle emittenti radiotelevisive private, nonché le norme volte a regolare la pubblicità nazionale e quella locale, sono dettate dalla legge generale sul sistema radiotelevisivo))
.