LEGGE 29 novembre 1984, n. 798

Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/06/2022)
Testo in vigore dal: 16-6-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4. 
 
  1. E' istituito un Comitato istituzionale per  la  salvaguardia  di
Venezia e della sua laguna costituito dal  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, che lo presiede, dal Ministro  delle  infrastrutture  e
dei trasporti,  dal  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  dal
Ministro per i beni e le attivita' culturali e per  il  turismo,  dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  dal
Ministro dell'universita'  e  della  ricerca,  dal  Presidente  della
giunta regionale del Veneto, dal Sindaco della  Citta'  metropolitana
di Venezia, ove diverso, dal  Sindaco  di  Venezia,  dal  Sindaco  di
Chioggia e dal Sindaco di Cavallino Treporti o loro delegati, nonche'
da due rappresentanti dei comuni di Codevigo, Campagna, Lupia,  Mira,
Quarto D'Altino, Iesolo e Musile di Piave, designati dai sindaci  con
voto limitato. 
  2. Segretario del Comitato e' il Presidente dell'Autorita'  per  la
Laguna di Venezia, che assicura, altresi', la funzione di  segreteria
del Comitato stesso. 
  3. Al Comitato sono demandati l'indirizzo, il  coordinamento  e  il
controllo per l'attuazione degli interventi previsti  dalla  presente
legge. ((Esso approva il piano  degli  interventi  nell'ambito  della
Laguna di Venezia e decide sulla ripartizione delle risorse stanziate
per la  loro  attuazione,  nonche'  l'eventuale  rimodulazione  delle
risorse ripartite.)) 
  4. Il Comitato trasmette al Parlamento, entro il  30  settembre  di
ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi. 
  5. Il Comitato provvede all'approvazione di  apposito  regolamento,
volto a disciplinare i propri aspetti organizzativi e nel quale siano
altresi' stabilite  modalita'  e  frequenza  con  le  quali  esso  si
riunisce, nonche' le modalita' di votazione dei suoi componenti.