stai visualizzando l'atto

LEGGE 8 ottobre 1984, n. 658

Istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2002)
nascondi
Testo in vigore dal:  10-10-1984

Art. 6


I giudizi indicati nell'articolo 2 sono regolati, per quanto non previsto nella presente legge, dalle norme del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, da quelle del regolamento di procura, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, nonché dalle successive modificazioni e integrazioni e dalle altre norme che saranno emanate per regolare i giudizi dinanzi alla Corte dei conti.
Fatto salvo il disposto di cui all'articolo 3, fino a quando la regione non avrà disciplinato con proprie norme il rendimento dei conti dei propri tesorieri e agenti contabili, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in tema di contabilità generale dello Stato.