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DECRETO-LEGGE 21 gennaio 1984, n. 4

Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 aprile 1984 e norme transitorie in materia di regolarizzazione delle posizioni contributive previdenziali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1984, n. 30 (in G.U. 23/03/1984, n.83).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/07/1984)
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Testo in vigore dal:  10-8-1984
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare norme rivolte alla proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 aprile 1984 ed alla integrazione delle disposizioni in materia di regolarizzazione delle posizioni contributive previdenziali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 1984;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini dell'armonizzazione tra i vari settori, dei sistemi di finanziamento delle assicurazioni sociali obbligatorie e di fiscalizzazione degli oneri sociali, il termine per sgravi contributivi, previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, è differito a tutto il periodo di paga in corso alla data del 30 giugno 1984.
2. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 dicembre 1983 e fermo restando il termine di cui al precedente comma 1, le misure degli sgravi contributivi di cui all'articolo 1, primo comma, lettere a) e b), del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267, sono fissate in 3,51 punti per il personale maschile ed in 8,15 punti per il personale femminile.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 29 giugno 1984, n. 277, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 1984, n.430, ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "in attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini dell'armonizzazione tra i vari settori, dei sistemi di finanziamento delle assicurazioni sociali obbligatorie e di fiscalizzazione degli oneri sociali, il termine per sgravi contributivi previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1984, n. 30, è differito al 30 novembre 1984".