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LEGGE 21 luglio 1984, n. 362

Modifica delle aliquote di imposta sui gas di petrolio liquefatti e sul gas metano per uso autotrazione, nonchè istituzione di una tassa speciale per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose alimentati con gas di petrolio liquefatti o con gas metano e altre disposizioni fiscali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1997)
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Testo in vigore dal:  1-1-1998
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Art. 2



Per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose muniti di impianto che consente la circolazione mediante alimentazione del motore a gas di petrolio liquefatto o con gas metano, anche in alternativa alla alimentazione con benzina, oltre alle tasse automobilistiche ed alla addizionale di cui alla legge 24 luglio 1961, n. 729, è dovuta una tassa speciale a favore dello Stato nelle seguenti misure: lire 15.000 per anno, per ogni CV di potenza fiscale del motore, per gli autoveicoli alimentati con gas di petrolio liquefatto; lire 10.500 per anno, per ogni CV di potenza fiscale, per gli autoveicoli alimentati con metano. Per le autovetture e gli autoveicoli con potenza fino a 15 CV è dovuta la tassa speciale annua di lire 165.000 se alimentati con gas di petrolio liquefatto, e di lire 105.000 se alimentati con metano. La misura della tassa speciale è ridotta del 50 per cento per le autovetture da noleggio da rimessa e per quelle adibite a servizio pubblico da piazza.
La tassa speciale deve essere corrisposta contestualmente alle tasse automobilistiche con le modalità e nei termini per queste stabiliti ed è dovuta anche se l'impianto di alimentazione con gas non risulti funzionante.
La tassa speciale si applica, in relazione alla potenza fiscale del veicolo, a partire dal periodo fisso che inizia dal 1° gennaio 1985.
L'obbligo del pagamento della tassa cessa a partire dal primo periodo fisso successivo a quello in cui viene eseguita l'annotazione della avvenuta asportazione dell'impianto a gas nei registri di formalità del Pubblico registro automobilistico e nel foglio complementare.(2)
((3))
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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 11 marzo 1988, n. 67 ha disposto (con l'art. 8 comma 4) che "La tassa speciale istituita con l'articolo 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362, è elevata a lire 18.000 per CV per gli autoveicoli muniti di impianto di alimentazione a gas di petrolio liquefatto (GPL) e a lire 12.600 per CV per quelli muniti di impianto di alimentazione a gas metano. Per gli autoveicoli con potenza fiscale fino a 15 CV la tassa speciale annua è stabilita in lire 198.000 se alimentati con GPL e in lire 126.000 se alimentati a gas metano."
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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 17 comma 6) che "È soppressa la tassa speciale istituita dall'articolo 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362; non si fa luogo al rimborso della tassa corrisposta nell'anno 1997 per periodi fissi relativi all'anno 1998."