LEGGE 16 maggio 1984, n. 138

Mobilita' e sistemazione definitiva del personale risultato idoneo agli esami di cui all'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Testo in vigore dal: 2-6-1984
                               Art. 7.

  Le  somme  occorrenti  per  provvedere,  dal  1  gennaio  1984,  al
trattamento economico dei giovani occupati presso:
    a)  le  amministrazioni  statali, sono annualmente iscritti nello
stato di previsione di ciascuna amministrazione interessata;
    b)  le province, i comuni e loro consorzi, le comunita' montane e
le aziende municipalizzate, sono annualmente rimborsate dal Ministero
dell'interno  direttamente  a ciascun ente interessato, sulla base di
apposite  certificazioni,  le  cui  modalita' saranno determinate con
decreto  del Ministro dell'interno di concerto con quello del tesoro,
da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge;
    c) le regioni e gli altri enti territoriali di cui al primo comma
dell'articolo  5  della presente legge, esclusi quelli indicati nella
precedente  lettera b), sono annualmente rimborsate dal Ministero del
tesoro  alle  regioni,  sulla  base di apposita certificazione le cui
modalita'  saranno  determinate  con decreto del Ministro del tesoro,
sentita  la  commissione  interregionale di cui all'articolo 13 della
legge 16 maggio 1970, n. 281.
  I  Ministri  dell'interno e del tesoro potranno corrispondere, agli
enti   di   cui  alle  precedenti  lettere  b)  e  c),  anticipazioni
trimestrali  sulla  base  di  apposita  istanza  annuale  nella quale
dovranno  essere  indicati, in particolare, il numero complessivo dei
giovani  occupati  e l'ammontare globale della relativa spesa annuale
presunta.
  Dette anticipazioni non potranno comunque superare complessivamente
l'80 per cento della suddetta spesa annuale. Al definitivo conguaglio
si  provvedera'  sulla base della certificazione di cui al precedente
comma.
  Le  somme  che,  anche  a  seguito  della  mobilita' del personale,
dovessero   risultare   eccedenti   rispetto   alla  effettiva  spesa
sostenuta,  saranno  portate  in  detrazione da quelle spettanti agli
enti stessi a qualsiasi altro titolo.