LEGGE 23 marzo 1983, n. 78

Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennita' operative del personale militare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
Testo in vigore dal: 15-6-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9. 
Indennita' supplementare per truppe da sbarco, per unita'  anfibie  e
                       per incursori subacquei 
 
  Agli ufficiali  e  ai  sottufficiali  dell'Esercito,  della  Marina
dell'Aeronautica in servizio  presso  unita'  da  sbarco  o  anfibie,
limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni  ed
esercitazioni,  spetta  una  indennita'  supplementare  nella  misura
mensile  del  60  per  cento  dell'indennita'  di  impiego  operativo
stabilita in relazione al grado e all'anzianita' di servizio militare
dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate  alle  note
a) e b) della predetta tabella. (6a) 
  Agli ufficiali e ai sottufficiali  della  Marina,  dell'Esercito  e
dell'Aeronautica in possesso di  brevetto  militare  di  incursore  o
operatore  subacqueo  e  in  servizio  presso  reparti  incursori   e
subacquei nonche' presso centri  e  nuclei  aerosoccorritori,  spetta
un'indennita' supplementare mensile nella misura del  180  per  cento
della indennita' d'impiego operativo stabilita in relazione al  grado
e all'anzianita' di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse
le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della  predetta  tabella.
La stessa indennita' supplementare spetta anche agli ufficiali  e  ai
sottufficiali  dell'Esercito,  della  Marina  e  dell'Aeronautica  in
servizio presso i predetti  reparti,  centri  e  nuclei,  ma  non  in
possesso  del  brevetto  di   incursore   o   di   subacqueo   o   di
aerosoccorritore, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione
ad operazioni ed esercitazioni. ((10)) 
  Ai graduati  e  militari  di  truppa  e'  corrisposta  l'indennita'
supplementare mensile nelle misure di: 
    lire 48.000 per i volontari e  per  quelli  a  ferma  speciale  o
raffermati o in servizio continuativo e lire  36.000  per  quelli  in
servizio di leva, nelle condizioni di cui al primo comma; 
    lire 90.000 per i volontari e  per  quelli  a  ferma  speciale  o
raffermati o in servizio continuativo e lire  60.000  per  quelli  in
servizio di leva, nelle condizioni di cui al secondo comma. 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (6a) 
  Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52 ha disposto (con l'art. 9, comma 8)
che "A decorrere dal  1°  gennaio  2009,  per  il  personale  di  cui
all'articolo 1 del presente decreto, l'indennita' di cui all'articolo
9, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' cosi' disciplinata: 
  «Al personale dell'Esercito, della  Marina  e  dell'Aeronautica  in
servizio presso unita' di fanteria con capacita' anfibia o unita'  da
sbarco  o  anfibie,  non  in  possesso   dell'abilitazione   anfibia,
limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni  ed
esercitazioni,  spetta  una  indennita'  supplementare  nella  misura
mensile del 60 per cento della indennita' di impiego operativo di cui
alla tabella 1 allegata al presente decreto. In alternativa,  qualora
piu' favorevole, per il solo personale in  possesso  di  abilitazione
anfibia, spetta una indennita' supplementare mensile in  misura  pari
al 40 per cento dell'indennita' di  impiego  operativo  di  cui  alla
tabella 1 allegata al presente decreto»". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56 ha disposto (con l'art.  13,  comma
3) che "A decorrere dal 31 dicembre 2021 e  a  valere  dal  2022,  al
personale militare in possesso di brevetto militare  di  incursore  o
operatore  subacqueo  e  in  servizio  presso  reparti  incursori   e
subacquei,  nonche'  presso   centri   e   nuclei   aerosoccorritori,
l'indennita' di cui all'articolo 9, comma 2,  della  legge  23  marzo
1983, n. 78 e' rideterminata nella misura del  190  per  cento  della
indennita' d'impiego operativo di base,  stabilita  in  relazione  al
grado e all'anzianita' di servizio militare".