LEGGE 23 marzo 1983, n. 78

Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennita' operative del personale militare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
Testo in vigore dal: 15-6-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8. 
      Indennita' supplementare di marcia e prontezza operativa 
 
  Agli ufficiali e ai sottufficiali  dell'Esercito,  della  Marina  e
dell'Aeronautica,  limitatamente  ai  giorni  di  effettivo  servizio
collettivo, in drappelli di almeno 10 uomini compresi i  militari  di
truppa, fuori dall'ordinaria sede  di  servizio,  per  la  durata  di
almeno 8 ore,  spetta  l'indennita'  supplementare  di  marcia  nella
misura mensile del 180 per cento dell'indennita' d'impiego  operativo
stabilita in  relazione  al  grado  e  alla  anzianita'  di  servizio
militare dall'annessa tabella I, escluse  le  maggiorazioni  indicate
alle note a) e b) della predetta tabella. (3) ((10)) 
  COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R 16 MARZO 1999, N. 255. 
  Agli allievi delle accademie militari, agli  allievi  ufficiali  di
complemento, agli allievi sottufficiali, ai graduati  e  militari  di
truppa volontari,  a  ferma  speciale  o  raffermati  o  in  servizio
continuativo  dell'Esercito,  della  Marina  e  dell'Aeronautica   le
indennita' di cui ai commi precedenti sono corrisposte  nella  misura
mensile di lire 90.000 e ai graduati e militari di truppa in servizio
di leva delle predette forze armate  nella  misura  mensile  di  lire
60.000. 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.P.R 10 maggio 1996, n.360  ha  disposto  (con  l'art.  4,comma
2)che "A decorrere dal 1  gennaio  1997,  per  il  personale  di  cui
all'art. 1, comma 1, la misura mensile dell'indennita'  supplementare
di marcia prevista dall'art. 8, comma 1, della legge 23  marzo  1983,
n. 78, e ridotta dal 180 al 150 per cento  dell'indennita'  d'impiego
operativo stabilita per il personale della XIII fascia della  tabella
I della legge 23 marzo 1983, n.  78,  come  sostituita  dall'art.  5,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio  1995,
n. 394." 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56 ha disposto (con l'art.  13,  comma
21) che "A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a  valere  dal  2022,  al
personale militare, limitatamente ai  giorni  di  effettivo  servizio
collettivo, in drappelli di almeno 10 uomini compresi i  militari  di
truppa, fuori dall'ordinaria sede  di  servizio,  per  la  durata  di
almeno 4 ore, comprese le attivita'  formative,  spetta  l'indennita'
supplementare di marcia, di cui all'articolo 8, comma 1, della  legge
23 marzo 1983,  n.  78,  nella  misura  mensile  del  280  per  cento
dell'indennita' d'impiego operativo di base".