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LEGGE 23 marzo 1983, n. 78

Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
Testo in vigore dal:  12-4-1983

Art. 5

Indennità di aeronavigazione


Agli ufficiali e ai sottufficiali dei ruoli naviganti dell'Arma aeronautica spetta l'indennità mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalle colonne 1, 2 e 3 dell'annessa tabella II, in relazione al tipo di aeromobile sul quale svolgono l'attività di volo. Tale indennità è corrisposta agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito e della Marina, in possesso del brevetto militare di pilota, assegnati per svolgere attività di volo ai reparti di volo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché a quelli assegnati agli organi di comando, addestrativi e logistici preposti all'attività aerea di ciascuna forza armata o interforze. Per i generali di corpo d'armata e di divisione dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina in possesso di brevetto militare di pilota la stessa indennità è corrisposta soltanto quando sono direttamente preposti a comandi di unità aeree.
Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina impiegati a bordo di aviogetti supersonici biposto da combattimento con funzioni di operatore di sistema spetta l'indennità mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalla colonna 2 della annessa tabella II.
Agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica osservatori, in possesso del relativo brevetto militare, assegnati per l'attività di volo a reparti di volo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, spetta la indennità mensile di aeronavigazione nella misura stabilita dalla colonna 4 dell'annessa tabella II.
Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso del brevetto militare di paracadutista, chiamati a prestare effettivo servizio in qualità di paracadutista presso unità paracadutisti, spetta l'indennità mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalla colonna 3 dell'annessa tabella II, tenendo conto unicamente dell'anzianità di effettivo servizio presso le anzidette unità, in funzione di paracadutista.
Ai graduati e ai militari di truppa in possesso del brevetto militare di paracadutista, nelle medesime condizioni di impiego di cui al comma precedente, è corrisposta un'indennità mensile di aeronavigazione nella misura di lire 160.000 per quelli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e di lire 80.000, cumulabili con le indennità per il servizio di istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, per quelli dell'Arma dei carabinieri.
Agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in possesso del brevetto militare di paracadutista, che non siano in servizio presso unità paracadutisti, ma che svolgano l'attività annuale di allenamento con il paracadute stabilita con determinazione ministeriale, è dovuta per una volta nell'anno solare una mensilità dell'indennità percepita nell'ultimo mese di effettivo servizio presso le predette unità ai sensi dei commi quarto e quinto del presente articolo.