LEGGE 23 marzo 1983, n. 78

Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennita' operative del personale militare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
Testo in vigore dal: 9-6-2009
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4. 
                        Indennita' di imbarco 
 
  Agli ufficiali e ai sottufficiali  della  Marina,  dell'Esercito  e
dell'Aeronautica imbarcati su navi di superficie in  armamento  o  in
riserva iscritte nel quadro del naviglio militare spetta l'indennita'
mensile d'imbarco nella misura  del  170  per  cento  dell'indennita'
d'impiego  operativo  stabilita  dal  primo  comma  dell'articolo  2,
rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado  o
della  stessa   anzianita'   di   servizio   militare,   escluse   le
maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa tabella I. (5) 
  Agli ufficiali e ai sottufficiali  della  Marina,  dell'Esercito  e
dell'Aeronautica  imbarcati  su  sommergibili   spetta   l'indennita'
mensile d'imbarco nella misura  del  220  per  cento  dell'indennita'
d'impiego  operativo  stabilita  dal  primo  comma  dell'articolo  2,
rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado  e
della  stessa   anzianita'   di   servizio   militare,   escluse   le
maggiorazioni indicate nella nota b) dell'annessa tabella I. (5) 
  Agli allievi delle accademie militari e ai graduati e  militari  di
truppa  volontari,  a  ferma  speciale  o  raffermati  della  Marina,
dell'Esercito e dell'Aeronautica e' corrisposta un'indennita' mensile
d'imbarco nella misura di lire 90.000 quando  imbarcati  su  navi  di
superficie in armamento  o  in  riserva  e  di  lire  140.000  quando
imbarcati su sommergibili. 
  Ai graduati e militari di truppa in servizio di leva della  Marina,
dell'Esercito e dell'Aeronautica e' corrisposta un'indennita' mensile
d'imbarco nella misura di lire 36.000 quando  imbarcati  su  navi  di
superficie in  armamento  o  in  riserva  e  di  lire  90.000  quando
imbarcati su sommergibili. 
  Le  indennita'  di  cui  ai  precedenti  commi  spettano  anche  al
personale imbarcato su  navi  di  superficie  o  su  sommergibili  in
allestimento,  ancorche'  non  iscritti  nel  quadro   del   naviglio
militare, a partire dalla data di inizio delle prove di moto. 
                                                               ((6a)) 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163, ha disposto: 
  - (con l'art. 5, comma 9) che "A decorrere dal  1  luglio  2002  la
misura  percentuale  dell'indennita'  mensile   d'imbarco,   di   cui
all'articolo 4, comma 1,  della  legge  sulle  indennita'  operative,
percepita dal personale  imbarcato  sulle  unita'  di  seconda  linea
dipendenti dal Comando forze da pattugliamento per la sorveglianza  e
la  difesa  costiera  (COMFORPAT),  e'  elevata  al  190  per   cento
dell'indennita' di impiego operativo di base"; 
  - (con l'art. 5, comma 12) che "A decorrere dal 1  luglio  2002  la
misura  percentuale  prevista  nella  colonna  I  della  tabella  III
allegata alla legge sulle  indennita'  operative  e  all'articolo  4,
comma 2, del biennio economico Forze armate 1996-1997 e'  elevata  al
150 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base"; 
  - (con l'art. 5, comma 14) che " A decorrere dal 1 luglio  2002  le
misure percentuali delle indennita' previste all'articolo 4, commi  1
e  2,  della  legge   sulle   indennita'   operative   sono   elevate
rispettivamente a 183 e 233  per  cento  dell'indennita'  di  impiego
operativo di base". 
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AGGIORNAMENTO (6a) 
  Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52 ha disposto (con l'art. 9, comma 5)
che "A decorrere dal 1° gennaio  2009,  al  personale  dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica imbarcato su unita' navali dipendenti
dal  Comando  delle  Forze   di   Contromisure   Mine   (COMFORDRAG),
l'indennita' operativa di imbarco di cui all'articolo 4  della  legge
23 marzo 1983, n. 78, e' elevata al 190 per cento dell'indennita'  di
impiego  operativo  di  cui  alla  tabella  1  allegata  al  presente
decreto".