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LEGGE 23 marzo 1983, n. 78

Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
Testo in vigore dal:  25-7-1996
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

Indennità di impiego operativo


Al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, spetta l'indennità mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite dall'annessa tabella I per gli ufficiali e i sottufficiali e nella misura di lire 50.000 per gli allievi delle accademie militari e per i graduati e i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati.
Per gli ufficiali e per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, comandati a prestare servizio presso l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, è fatta salva la possibilità di optare, a domanda, dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'indennità mensile per servizio di istituto prevista dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni.
A detto personale è attribuito altresì, qualora ne ricorrano i presupposti, il compenso per lavoro straordinario, di cui all'articolo 63 della legge 1 aprile 1981, n. 121, nella stessa misura prevista per il personale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza.
((3))
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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.P.R 10 maggio 1996, n.360 ha disposto (con l'art. 4,comma 3) che " La maggiorazione percentuale annua dell'indennità di impiego operativo, determinata dall'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, per le particolari condizioni di impiego previste dallo stesso comma in un ventesimo della differenza percentuale tra l'indennità percepita e quella di cui all'art. 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78, è stabilita in 1,75 per cento e si applica al personale che ha prestato
servizio presso i suddetti enti."