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LEGGE 23 marzo 1983, n. 78

Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
Testo in vigore dal:  12-4-1983

Art. 11

Indennità supplementari per servizio idrografico e per particolari incarichi espletati a bordo delle unità navali


Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su unità navali impegnate nelle campagne idrografiche, cablografiche e per il servizio dei fari, fanali e segnalazioni marittime spetta, limitatamente alle sole giornate di effettivo svolgimento di tale attività, un'indennità supplementare nella misura mensile del 36 per cento dell'indennità di impiego operativo di base stabilita per la fascia I della tabella I annessa alla presente legge, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) dalla predetta tabella. Ai graduati e militari di truppa della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica la predetta indennità è corrisposta, con le stesse modalità e limitazioni, nella misura mensile di lire 24.000.
Al seguente personale distaccato da bordo per lavori idrografici sulle imbarcazioni o a terra, in aumento alle indennità di cui al primo comma, è corrisposta una ulteriore indennità nelle corrispondenti misure mensili:
marescialli e gradi corrispondenti: lire 24.000;
sergenti maggiori, sergenti, graduati e militari di truppa: lire 18.000.
Le indennità di cui ai precedenti commi sono dovute al personale civile dell'Istituto idrografico della Marina militare imbarcato.
Agli effetti della corresponsione delle indennità di cui ai precedenti commi, la campagna idrografica inizia dal giorno in cui la nave arriva nel luogo dell'operazione e ha termine il giorno in cui dal comando di bordo, con apposito ordine del giorno, sono dichiarati chiusi i lavori idrografici.
Ai graduati e militari di truppa della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su navi in armamento o in riserva, quando addetti ai servizi di sicurezza dei reparti di volo e ai servizi radiotelegrafonici spetta un'indennità supplementare nella misura mensile di lire 12.000.
Al personale imbarcato addetto alla panificazione, ai servizi igienici e alle mense e cucine spetta un'indennità supplementare nella misura mensile di lire 24.000.
Le indennità di cui ai commi precedenti, nella misura giornaliera pari a un trentesimo di quelle indicate, sono dovute limitatamente alle giornate di effettiva presenza a bordo, escluse quelle di degenza nelle infermerie di bordo.
Un terzo della indennità supplementare di cui al primo comma spetta al personale militare e civile dell'Istituto geografico militare, dell'Istituto idrografico della Marina e del Centro informazioni geotopografiche aeronautiche quando impegnato in campagne geotopocartografiche. L'indennità, non cumulabile con quella di cui al primo comma, è dovuta per le sole giornate di effettivo svolgimento delle campagne geotopocartografiche. A tal fine, la campagna geotopocartografica si considera iniziata il giorno in cui il personale arriva sul luogo delle operazioni e ha termine il giorno in cui, con apposito ordine del giorno, sono dichiarati chiusi i lavori geotopocartografici.