LEGGE 23 marzo 1983, n. 78

Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennita' operative del personale militare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
Testo in vigore dal: 12-4-1983
                              Art. 11. 
Indennita' supplementari per servizio idrografico e  per  particolari
           incarichi espletati a bordo delle unita' navali 
 
  Agli ufficiali e ai sottufficiali  della  Marina,  dell'Esercito  e
dell'Aeronautica imbarcati su unita' navali impegnate nelle  campagne
idrografiche, cablografiche e per il  servizio  dei  fari,  fanali  e
segnalazioni marittime spetta, limitatamente alle  sole  giornate  di
effettivo svolgimento di tale attivita', un'indennita'  supplementare
nella misura mensile del 36  per  cento  dell'indennita'  di  impiego
operativo di base stabilita per la fascia I della tabella  I  annessa
alla presente legge, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e
b) dalla predetta tabella. Ai graduati e  militari  di  truppa  della
Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica la  predetta  indennita'  e'
corrisposta, con le stesse  modalita'  e  limitazioni,  nella  misura
mensile di lire 24.000. 
  Al seguente personale distaccato da bordo  per  lavori  idrografici
sulle imbarcazioni o a terra, in aumento alle indennita'  di  cui  al
primo  comma,  e'  corrisposta   una   ulteriore   indennita'   nelle
corrispondenti misure mensili: 
    marescialli e gradi corrispondenti: lire 24.000; 
    sergenti maggiori, sergenti, graduati e militari di truppa:  lire
18.000. 
  Le indennita' di cui ai precedenti commi sono dovute  al  personale
civile dell'Istituto idrografico della Marina militare imbarcato. 
  Agli effetti  della  corresponsione  delle  indennita'  di  cui  ai
precedenti commi, la campagna idrografica inizia dal giorno in cui la
nave arriva nel luogo dell'operazione e ha termine il giorno  in  cui
dal comando di bordo, con apposito ordine del giorno, sono dichiarati
chiusi i lavori idrografici. 
  Ai graduati e militari di  truppa  della  Marina,  dell'Esercito  e
dell'Aeronautica imbarcati su navi in armamento o in riserva,  quando
addetti ai servizi di sicurezza dei reparti  di  volo  e  ai  servizi
radiotelegrafonici spetta un'indennita'  supplementare  nella  misura
mensile di lire 12.000. 
  Al personale  imbarcato  addetto  alla  panificazione,  ai  servizi
igienici e alle mense e  cucine  spetta  un'indennita'  supplementare
nella misura mensile di lire 24.000. 
  Le indennita' di cui ai commi precedenti, nella misura  giornaliera
pari a un trentesimo di quelle indicate,  sono  dovute  limitatamente
alle giornate di  effettiva  presenza  a  bordo,  escluse  quelle  di
degenza nelle infermerie di bordo. 
  Un terzo della indennita'  supplementare  di  cui  al  primo  comma
spetta  al  personale  militare  e  civile  dell'Istituto  geografico
militare,  dell'Istituto  idrografico  della  Marina  e  del   Centro
informazioni  geotopografiche  aeronautiche   quando   impegnato   in
campagne  geotopocartografiche.  L'indennita',  non  cumulabile   con
quella di cui al primo comma, e'  dovuta  per  le  sole  giornate  di
effettivo svolgimento  delle  campagne  geotopocartografiche.  A  tal
fine, la campagna geotopocartografica si considera iniziata il giorno
in cui il personale arriva sul luogo delle operazioni e ha termine il
giorno in cui, con apposito ordine del giorno, sono dichiarati chiusi
i lavori geotopocartografici.