LEGGE 23 marzo 1983, n. 78

Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennita' operative del personale militare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
Testo in vigore dal: 15-6-2022
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 10. 
Indennita' supplementare di comando navale, di mancato alloggio e  di
                             fuori sede 
 
  Agli  ufficiali  e  sottufficiali  dell'Esercito,  della  Marina  e
dell'Aeronautica quando in comando di  singole  unita'  o  gruppi  di
unita' navali spetta, per il periodo di percezione dell'indennita' di
cui all'articolo 4, un'indennita' supplementare  mensile  di  comando
navale nella misura del  30  per  cento  dell'indennita'  di  impiego
operativo  stabilita  in  relazione  al  grado  e  all'anzianita'  di
servizio militare dall'annessa tabella I,  escluse  le  maggiorazioni
indicate alle note a) e b) della predetta tabella. 
  L'indennita' di  cui  al  comma  precedente  spetta  altresi'  agli
ufficiali   e   sottufficiali   dell'Esercito,   della    Marina    e
dell'Aeronautica  titolari  di  comando  che   abbiano   funzioni   e
responsabilita'  corrispondenti.   I   destinatari   della   predetta
indennita'  saranno  determinati,  su  proposta  del  capo  di  stato
maggiore della difesa  con  decreto  del  Ministro  della  difesa  da
emanare di concerto con il Ministro del tesoro. 
  Agli  ufficiali  e  sottufficiali  dell'Esercito,  della  Marina  e
dell'Aeronautica, imbarcati su navi in armamento o in riserva  quando
non possono alloggiare a bordo della  propria  unita',  limitatamente
alle giornate in cui debbono prendere alloggio a  terra  non  fornito
dall'amministrazione, spetta un'indennita' supplementare  di  mancato
alloggio nella  misura  mensile  del  70  per  cento  dell'indennita'
d'impiego operativo stabilita in relazione al grado e  all'anzianita'
di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni
indicate alle note a) e b) della predetta tabella; tale indennita' e'
dovuta anche agli ufficiali e  sottufficiali  imbarcati  su  navi  in
allestimento, quando  non  possono  alloggiare  a  bordo  della  nave
appoggio, e agli ufficiali  e  sottufficiali  imbarcati  su  navi  in
armamento quando non possono raggiungere il bordo perche' la nave  e'
in crociera, sempre che non spetti l'indennita' di missione. 
  Agli ufficiali e ai sottufficiali  dell'Esercito,  della  Marina  e
dell'Aeronautica imbarcati su navi in armamento e in allestimento  e'
corrisposta  nei  giorni  di  navigazione,  purche'  di  durata   non
inferiore a 8 ore continuative, l'indennita' supplementare  di  fuori
sede nella misura  mensile  del  180  per  cento  dell'indennita'  di
impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianita' di
servizio militare dall'annessa tabella I,  escluse  le  maggiorazioni
indicate alle note a) e b) della predetta tabella. Tale indennita' e'
corrisposta altresi' nei giorni di sosta  quando  la  nave  si  trova
fuori dalla sede  di  assegnazione,  per  un  massimo  di  60  giorni
consecutivi a decorrere dall'ultima navigazione effettuata. ((10)) 
  L'indennita' di cui al comma  precedente  e'  corrisposta,  con  le
stesse limitazioni e modalita', nella misura mensile di  lire  90.000
ai graduati e militari  di  truppa  volontari,  a  ferma  speciale  o
raffermati dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e  di  lire
60.000 ai graduati e militari di truppa in  servizio  di  leva  nelle
predette forze armate. 
 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56 ha disposto (con l'art.  13,  comma
22) che "A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a  valere  dal  2022,  al
personale militare imbarcato su  navi  militari  in  armamento  e  in
allestimento e' corrisposta nei giorni  di  navigazione,  purche'  di
durata  non  inferiore  alle   4   ore   continuative,   l'indennita'
supplementare di fuori sede, di cui all'articolo 10, comma  4,  della
legge 23 marzo 1983, n. 78, nella misura mensile del  280  per  cento
dell'indennita' di impiego operativo  di  base.  Tale  indennita'  e'
corrisposta altresi' nei giorni di sosta  quando  la  nave  si  trova
fuori dalla sede di assegnazione".