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LEGGE 19 marzo 1983, n. 72

Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese; disposizioni in materia di imposta locale sui redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle banche popolari, alle società per azioni ed alle cooperative, nonchè disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/10/2003)
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Testo in vigore dal:  26-11-2003
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Art. 17


I limiti di due milioni e quattro milioni di lire previsti dal primo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con legge 2 aprile 1951, n. 302, come sostituito con l'articolo 3 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, sono elevati, rispettivamente, a lire venti milioni e trenta milioni; il limite di lire ventimila previsto dal secondo comma dello stesso articolo 24, come sopra sostituito, è elevato a lire centomila.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, COVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326))
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La remunerazione del capitale sociale delle cooperative e dei consorzi non può in alcun caso essere superiore alla remunerazione dei prestiti sociali.