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LEGGE 13 maggio 1983, n. 197

Ristrutturazione della Cassa depositi e prestiti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/08/1999)
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Testo in vigore dal:  3-6-1983

Art. 10

Collegio dei revisori


Il collegio dei revisori esercita il controllo a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.
Il collegio è così composto:
a) da un presidente di sezione della Corte dei conti, con funzioni di presidente;
b) da un dirigente della Ragioneria generale dello Stato, di grado non inferiore a dirigente superiore;
c) da un rappresentante degli enti locali.
I revisori sono nominati per un periodo di quattro anni, con decreto del Ministro del tesoro che determina anche il compenso loro spettante. La nomina è rinnovabile per non più di una volta. Per il periodo di permanenza nella carica i membri del collegio dei revisori di cui alle lettere a) e b) sono posti in posizione di fuori ruolo.
Il rappresentante degli enti locali verrà scelto tra una terna di nomi proposta congiuntamente dall'ANCI e dall'UPI.