stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1982, n. 9

Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 1982, n. 94 (in G.U. 26/03/1982, n.84).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2002)
Testo in vigore dal:  10-3-2001
aggiornamenti all'articolo

Art. 17


Gli enti e le società indicati dall'articolo 23 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 1980, n. 25, tenuti per legge, statuto o disposizione dell'autorità di vigilanza ad effettuare investimenti immobiliari, nonché ogni altro ente pubblico non economico, ad eccezione dell'Istituto di emissione e della Cassa nazionale del notariato, indipendentemente dalle finalità istituzionali, dalla natura e consistenza patrimoniale, devono mensilmente comunicare al comune nel cui territorio è sito ciascuno degli immobili, l'elenco delle unità immobiliari già destinate ad uso di abitazione che siano o divengano disponibili in un momento Successivo, con l'indicazione della data di effettiva disponibilità.
((14))

Gli enti e le società di cui al primo comma devono, nella locazione delle unità immobiliari incluse negli elenchi mensili, limitatamente ad una quota del trenta per cento della disponibilità annuale complessiva, dare priorità a coloro che dimostrino che nei loro confronti sono stati emessi i provvedimenti di rilascio indicati dell'articolo 2, n. 2), del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 93, nell'articolo 59, numeri 1), 3), 4), e 5) della legge 27 luglio 1978, n. 392, ovvero emessi per finita locazione nonché a coloro che abbiano sottoscritto un verbale di conciliazione.(11)
Decorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui al primo comma senza che i soggetti indicati nel comma precedente abbiano richiesto all'ente o alla società la locazione degli immobili compresi nell'elenco, gli enti e le società possono liberamente disporre degli immobili medesimi.
Il legale rappresentante degli enti e delle società di cui al primo comma, il quale indebitamente ometta o ritardi la comunicazione mensile ivi prevista, ovvero renda una dichiarazione non veritiera è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni.
Chiunque in qualità di legale rappresentante ovvero di mandatario di uno degli enti o società indicati nel primo comma stipuli un contratto di locazione relativamente ad un immobile la cui disponibilità non sia stata tempestivamente resa nota ai sensi del primo comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a lire un milione.
Competente ad accertare l'infrazione e ad ingiungere il pagamento della sanzione è il prefetto della provincia nella quale si trova l'immobile la cui disponibilità non è stata tempestivamente resa nota.
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Nel primo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 25 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, dopo le parole "sulla necessità del locatore" sono inserite le parole "o sulla finita locazione".
Nel secondo e nel terzo comma del medesimo articolo le parole "20 per cento" e "10 per cento" sono rispettivamente sostituite con le parole "40 per cento" e "20 per cento".
Le disposizioni di cui al secondo e terzo comma del medesimo articolo, come sopra modificato, si applicano fino al 31 dicembre 1984.(9)
------------
AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 29 ottobre 1986, n.708 (in G.U. 29/10/1986, n.252) convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1986, n.899 (in G.U. 27/12/1986, n.299) ha disposto (con l'art. 5-ter) che :"
Il termine di cui all'articolo 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, è prorogato al 31 dicembre 1987".
-----------
AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 30 dicembre 1988, n.551 (in G.U. 31/12/1988, n.306) convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 1989, n.61 (in G.U. 27/2/1989, n.48) ha disposto (con l'art. 1 comma 2-bis) che:"
È aumentata al cinquanta per cento la quota di cui al secondo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Gli enti ivi previsti, entro trenta giorni dalla stipula del contratto con lo sfrattato, devono darne comunicazione al di lui locatore, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al domicilio eletto risultante dalla copia del provvedimento di rilascio allegato alla richiesta di locazione. Nell'ambito della quota di cui al comma precedente gli stessi enti dovranno dare la precedenza agli eventuali sfrattati da propri immobili venduti frazionatamente ".
------------
AGGIORNAMENTO (14)
La L. 8 febbraio 2001, n.21 (in G.U. 23/2/2001, n.45) ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che:"
Al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa, fatte salve le riserve previste dalle vigenti disposizioni legislative, è aumentata al 60 per cento la quota di cui al secondo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Gli enti ivi previsti mettono a disposizione dei comuni gli alloggi non locati o che si rendono disponibili per la locazione. Detti alloggi dovranno essere assegnati dai comuni a famiglie per le quali sia avvenuta o debba avvenire azione di rilascio sulla base di appositi elenchi tenuti dai comuni stessi."