DECRETO-LEGGE 12 novembre 1982, n. 829

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali o eventi eccezionali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1982, n. 938 (in G.U. 29/12/1982, n.356).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/1987)
Testo in vigore dal: 28-3-1987
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3.

  Per  gli  adempimenti  di  cui  al  presente decreto e' autorizzato
l'impiego di personale civile e militare dello - Stato, nei limiti di
quaranta   unita',   dille  qualifiche  dirigenziali,  direttive,  di
concetto  ed  esecutive,  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri  a  disposizione  del  Ministro  per  il coordinamento della
protezione civile.
  Il personale civile e' collocato fuori ruolo, il personale militare
con  grado  di  generale  o  colonnello e gradi corrispondenti non e'
computato  nei  contingenti massimi di cui all'articolo 3 della legge
10  dicembre  1973, n. 804, e quello di grado inferiore a colonnello,
ivi   compresi   i   sottufficiali,   e'  collocato  in  soprannumero
nell'organico del rispettivo ruolo e grado.
  ((Il  personale  militare  di  cui al precedente comma, valutato ai
fini dell'avanzamento ed iscritto in quadro, ove non ancora rientrato
in   Forza  armata,  viene  promosso  in  eccedenza,  restando  nella
posizione  di  non computato nel numero massimo della consistenza del
grado  o in quella soprannumeraria, e permane in tale posizione anche
in  caso  di  reimpiego  nella  Forza  armata  limitatamente al grado
rivestito.
  Il  relativo  onere e' posto a carico del capitolo 1381 dello stato
di  previsione  del  Ministero  della  difesa  per  l'anno 1986 e dei
corrispondenti capitoli per gli anni successivi)).