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LEGGE 12 agosto 1982, n. 576

Riforma della vigilanza sulle assicurazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2015)
Testo in vigore dal:  15-8-2012
aggiornamenti all'articolo

Art. 14

Attribuzioni del consiglio

Il consiglio:
a) delibera lo statuto e le norme generali concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;
b) approva entro il 31 marzo di ciascun anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente e il rapporto annuale sull'attività svolta dall'Istituto;
c) approva entro il 30 settembre di ciascun anno il bilancio preventivo delle spese da sostenersi nell'anno successivo;
d) provvede alla gestione delle spese per il funzionamento dell'Istituto nei limiti del gettito complessivo derivante dai contributi di vigilanza, deliberando le spese di importo superiore all'uno per cento del bilancio preventivo;
e) indice i concorsi per l'assunzione del personale, stabilendo i titoli di studio per l'accesso alle diverse carriere, le materie oggetto delle prove di esame scritte ed orali, nonché il numero delle prove scritte, ed indicando i titoli di merito ed i criteri per la loro valutazione;
f) delibera l'assunzione e la progressione in carriera del personale compreso il vice direttore generale;
g) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti del vice direttore generale, dei dirigenti e degli ispettori;
h) dispone la risoluzione del rapporto di impiego nei confronti del personale di qualunque categoria;
i) esprime parere al presidente in materia di autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa, trasferimenti di portafogli, piani di risanamento e di finanziamento a breve, fusioni, anche mediante incorporazione, di società esercenti imprese sottoposte alla regolazione e al controllo dell'ISVAP, comprese le modalità della fusione e le nuove norme statutarie;
l) propone l'adozione dei provvedimenti sanzionatori concernenti l'esercizio dell'attività delle imprese, ivi compreso quello relativo all'assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa;
m) emana le istruzioni di carattere generale concernenti l'attività degli ispettori;
n) segnala al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato eventuali proposte di modifica di leggi, regolamenti ed atti amministrativi generali relativi all'esercizio dell'attività assicurativa.
L'esercizio delle attribuzioni del consiglio, ad eccezione di quelle di cui alle lettere a), b), c), d), g), h) ed m) del primo comma, può essere delegato al presidente.
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 13 OTTOBRE 1998, N. 373.
((11))
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AGGIORNAMENTO (11)

Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 13, comma 40) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto dell'IVASS sono abrogati gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 della legge 12 agosto 1982, n. 576 [...]".