LEGGE 12 agosto 1982, n. 576

Riforma della vigilanza sulle assicurazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2015)
Testo in vigore dal: 15-8-2012
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 11. 
                              Consiglio 
 
  Il consiglio e' costituito da sei componenti, oltre  al  presidente
dell'Istituto. 
  I componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato; durano in carica quattro anni e possono
essere confermati per non piu'  di  due  volte.  Essi  devono  essere
scelti fra persone  di  indiscussa  moralita'  e  indipendenza  e  di
provata competenza nelle materie tecniche o  giuridiche  interessanti
le attivita' assicurative e finanziarie. In ogni caso,  e'  garantita
la presenza di componenti dotati di  specifica  professionalita'  nel
settore dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita'  civile
derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti. (9) 
  I componenti del consiglio non possono esercitare alcuna attivita',
remunerata o gratuita, in favore degli enti e delle  imprese  di  cui
all'articolo 4 o di enti e societa' con essi comunque collegati. 
  Ai componenti del consiglio compete  una  indennita'  nella  misura
stabilita con decreto del Ministro dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato. Essi decadono dall'incarico nel caso di assenza non
giustificata a due riunioni consecutive. 
  Per la validita' delle riunioni e' sufficiente  la  presenza  della
meta' dei componenti del consiglio. 
  Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice; in  caso  di
parita' di voti prevale il voto del presidente. 
  Alle riunioni del consiglio partecipa con voto consultivo  il  vice
direttore generale. ((11)) 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D. LGS. 30 giugn0 2003, n. 190 ha disposto (con l'art. 13)  che:
"Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal primo
rinnovo del consiglio di amministrazione dell'ISVAP, successivo  alla
data di entrata in vigore del presente decreto." 
 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 13, comma 40)  che  "A
decorrere dalla data di entrata in vigore  dello  statuto  dell'IVASS
sono abrogati gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 della legge  12
agosto 1982, n. 576 [...]".