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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1982, n. 525

Concessione di amnistia per reati tributari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/02/1983)
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Testo in vigore dal:  22-2-1986
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 1982;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1



È concessa amnistia per i reati previsti nell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, nell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, come integrato dalla legge 13 marzo 1980, n. 71, negli articoli 51, ultimo comma, e 56 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché per i reati concernenti le imposte abolite per effetto della riforma tributaria, commessi fino al 30 giugno 1982.
L'amnistia si applica a condizione che, per l'imposta e per il periodo di imposta cui il reato si riferisce, il contribuente o chiunque altro, avendone interesse, abbia presentato istanza di definizione, ovvero dichiarazione integrativa che comporti definizione automatica della relativa pendenza o situazione, secondo le disposizioni dei capi I e II del titolo II del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516.
L'amnistia si applica anche in presenza di dichiarazione integrativa che non comporti definizione automatica, per il periodo di imposta per il quale non è stato notificato avviso di accertamento, se:
la dichiarazione integrativa, presentata ai fini delle imposte sui redditi, indica una maggiorazione dell'imponibile o una riduzione della perdita in misura non inferiore al 20 per cento rispetto alla dichiarazione originaria, con i criteri previsti nell'articolo 19 del citato decreto-legge ed il rispetto degli importi minimi in esso stabiliti. A tali effetti rimangono esclusi dalla maggiorazione i redditi soggetti a tassazione separata e le imposte ad essi conseguenti, che sono considerati nella misura dichiarata. Nei casi di omissione della presentazione della dichiarazione o di periodo d'imposta chiuso in pareggio, le dichiarazioni devono recare l'impegno a versare gli importi previsti nello stesso articolo 19;
la dichiarazione integrativa presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, indica una imposta in misura non inferiore a quella determinata con l'applicazione dei criteri di cui al secondo comma dell'articolo 28 del decreto-legge su richiamato e con il rispetto degli importi minimi previsti nello stesso articolo. Nei casi di omissione della dichiarazione, la dichiarazione integrativa deve recare l'impegno a versare una somma non inferiore a lire un milione.
È concessa amnistia per il reato di cui al terzo comma dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nei casi previsti dall'articolo 23 del citato decreto-legge, se è stato effettuato il pagamento previsto nello stesso articolo.
È concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 492 del codice penale, nonché dall'articolo 2621 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire od occultare quelli indicati nel primo comma del presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43, ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "È altresì concessa amnistia, alle condizioni sopra previste, per i reati indicati nel quinto comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1982, n. 525, quando tali reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire od occultare quelli indicati nel primo comma del presente articolo, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria".