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LEGGE 10 febbraio 1982, n. 39

Autorizzazione alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico - Disciplina dei collaudi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/02/1991)
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Testo in vigore dal:  9-3-1982

Art. 4

Procedure relative ai programmi


Il programma di interventi straordinari è sottoposto, previo parere del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, al Comitato interministeriale per la programmazione economica, ed è quindi approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del tesoro.
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette alle Camere il programma di utilizzo delle somme stanziate con la presente legge per acquisire il parere delle commissioni permanenti competenti per materia.
Trascorsi sessanta giorni dalla trasmissione di cui al precedente comma, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni provvede all'assunzione dei relativi impegni.
Le eventuali variazioni ai programmi saranno approvate con le medesime procedure di cui ai commi precedenti.
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni darà comunicazione al Parlamento ogni anno, in allegato al bilancio di previsione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dello stato di attuazione dei programmi al 31 dicembre dell'anno precedente nonché della valutazione, ripartita per annualità, delle maggiori occorrenze eventualmente necessarie per il completamento delle opere e delle forniture previste.
Gli stanziamenti per tali maggiori occorrenze verranno disposti annualmente con la legge finanziaria di cui all'ultimo comma del precedente articolo 3.