LEGGE 10 maggio 1982, n. 251

Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/1985)
Testo in vigore dal: 30-5-1982
                              Art. 16.

  A  decorrere  dal  1  gennaio  1982  i  datori  di  lavoro soggetti
all'obbligo  dell'assicurazione  contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie  professionali  e coloro a carico dei quali e' posto l'onere
dell'assicurazione  obbligatoria  dei  medici contro le malattie e le
lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive,
sono  tenuti  a  comunicare  all'istituto  assicuratore  il numero di
codice  fiscale  che  dovra'  essere  indicato nelle denunce previste
dagli articoli 12, 15 e 153 del testo unico approvato con decreto del
Presidente  della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dall'articolo
2  delle  norme  di  attuazione  della legge 20 febbraio 1958, n. 93,
approvate  con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1960,
n. 1055.
  Per  le  attivita'  gia' denunciate alla data del 1 gennaio 1982 la
prima   indicazione   del   codice  fiscale  deve  essere  effettuata
contestualmente al pagamento del premio o delle rate di premio di cui
al primo comma dell'articolo 44 del citato testo unico.
  Nel  caso  di  variazione  della ragione sociale o di trasferimento
totale  o parziale di una azienda da un datore di lavoro ad un altro,
quest'ultimo  all'atto  della  presentazione della denuncia di cui al
primo  comma  e'  tenuto ad indicare, oltre al nuovo numero di codice
fiscale, anche il precedente.
  A  decorrere dal 1 gennaio 1983, i datori di lavoro devono indicare
all'atto  della  denuncia  di  infortunio o malattia professionale il
numero di codice fiscale del lavoratore infortunato o tecnopatico.
  In  caso  di  mancata  o inesatta indicazione del codice fiscale ai
sensi  del presente articolo, e' applicata dall'istituto assicuratore
una sanzione amministrativa di L. 50.000.