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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1982, n. 163

Riordinamento degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/08/1999)
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Testo in vigore dal:  2-5-1982

Art. 30

Dotazione organica dei posti di geofisici straordinari e ordinari


La dotazione organica della fascia dei geofisici straordinari ed ordinari è di sei posti, di cui uno riservato alla chiamata di studiosi ai sensi del successivo art. 42.
I posti sono prelevati da quelli previsti dall'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Nella prima applicazione del presente decreto la copertura dei posti di cui al presente articolo avviene mediante concorsi da bandire, ciascuno per non più di un terzo dei posti stessi, con cadenza biennale nell'arco di un sessennio a partire dal 1983.