DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1981, n. 791

Disposizioni in materia previdenziale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1982, n. 54 (in G.U. 01/03/1982, n.58).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/03/2003)
Testo in vigore dal: 2-3-1982
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3.

  I   contributi  base  e  di  adeguamento  giornalieri  relativi  ai
coltivatori  diretti,  mezzadri e coloni sono confermati nella misura
stabilita  per l'anno 1981 e sono soggetti alla variazione annuale di
cui all'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160.
  Per    l'anno    1982   e'   dovuto   dai   titolari   di   aziende
diretto-coltivatrici  ((,  coloniche  e  mezzadrili, e dai rispettivi
concedenti,))   alla   gestione   speciale   dell'assicurazione   per
l'invalidita',  la vecchiaia ed i superstiti un contributo aggiuntivo
aziendale  pari al 30 per cento del reddito agrario relativo all'anno
precedente, aggiornato con l'applicazione dei coefficienti stabiliti,
ai  sensi dell'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre  1973,  n.  597,  con decreto del Ministro delle finanze su
conforme parere della commissione censuaria centrale. Tale contributo
aggiuntivo aziendale non puo' essere comunque inferiore a L. 20.000 e
superiore a L. 500.000.
  ((Il  contributo  previsto  dal comma precedente e' stabilito nella
misura del 15 per cento per le aziende agricole situate nei territori
montani  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre  1973,  n.  601,  nonche'  nelle zone agricole svantaggiate
delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n.
984.
  Le  misure  minime  e  massime  del  contributo  previste dal comma
precedente sono ridotte della meta')).
  I  titolari  delle  aziende  diretto-coltivatrici  sono  tenuti,  a
richiesta  dello  SCAU  e  dell'INPS, a presentare una certificazione
catastale  comprovante  il  reddito  agricolo  ((di  cui  al  secondo
comma)).
  Il  contributo aggiuntivo aziendale ((di cui al secondo ed al terzo
comma)) e' versato con le modalita' e nei termini di cui all'art. 12,
quarto  comma,  del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito,
con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537.