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DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1981, n. 791

Disposizioni in materia previdenziale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1982, n. 54 (in G.U. 01/03/1982, n.58).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/03/2003)
Testo in vigore dal:  1-3-1988
aggiornamenti all'articolo

Art. 2


I contributi base e di adeguamento dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali per l'anno 1982 sono confermati nella misura stabilita per l'anno 1981 e sono soggetti alla variazione annuale di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160.
In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, anche ai fini del calcolo della pensione sulla base della contribuzione differenziata, per l'anno 1982 è altresì dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali alle gestioni speciali dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti un contributo aggiuntivo aziendale pari, rispettivamente, al 4 e 4,20 per cento del reddito di impresa imponibile dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente o divenuto definitivo in sede di accertamento, se superiore. Detto contributo non può comunque essere superiore a lire 2 milioni, con il limite minimo di L. 50.000, nei casi in cui il reddito di impresa imponibile ai fini dell'IRPEF risulti inferiore a L. 1.250.000. (2)
Il contributo aggiuntivo aziendale di cui al comma precedente è versato con le modalità e nei termini stabiliti per il contributo di cui al terzo comma dell'articolo 12 della legge 23 aprile 1981, n. 155. (2)
((3))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, con L. 28 febbraio 1986, n. 45 ha disposto (con l'art. 4 comma 9-ter) che "le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, restano confermate per l'anno 1986."
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, con L. 29 febbraio 1988, n. 48 ha disposto (con l'art. 6 comma 2) che "a decorrere dal 1 gennaio 1987 restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 2, comma secondo, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54". Ha inoltre disposto (con l'art. 6 comma 27) che "per reddito di impresa di cui all'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, si intende il reddito di impresa relativo alla sola attività per la quale si ha titolo all'iscrizione ai rispettivi elenchi."