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DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1981, n. 786

Disposizioni in materia di finanza locale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1982, n. 51 (in G.U. 01/03/1982, n.58).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/06/1996)
Testo in vigore dal:  1-9-1987
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Art. 13


I trasferimenti statali e i contributi a pareggio dei bilanci comunali e provinciali 1981 di cui agli articoli 13, quarto comma, 14, ultimo comma, 15, secondo comma, 19, secondo, quarto e sesto comma, 24 e 26-bis, ultimo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, vengono corrisposti dal Ministero dell'interno con riduzione del sessanta per cento dell'avanzo di gestione della competenza 1981.
Gli avanzi di gestione 1981 devono essere notificati al Ministero dell'interno entro il 31 maggio 1982.
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 26 FEBBRAIO 1982 N. 51.
Le province e i comuni con popolazione superiore a ottomila abitanti sono tenuti a trasmettere i propri conti consuntivi alla Corte dei conti entro trenta giorni dall'avvenuto esame degli stessi da parte degli organi regionali di controllo. Essi sono tenuti altresì a trasmettere alla Corte le relazioni dei revisori nominati dal consiglio comunale e ogni altro documento e informazione che questa richieda.
Entro il 31 luglio la Corte, in apposita sezione, comunica ai Presidenti delle Camere l'elenco dei conti consuntivi pervenuti, il piano delle rilevazioni che si propone di compiere e i criteri ai quali intende attenersi nell'esame dei conti medesimi.
((In ogni caso la Corte esamina la gestione di tutti gli enti i cui consuntivi si chiudano in disavanzo ovvero rechino la indicazione di debiti fuori bilancio. L'elenco relativo è comunicato alla Corte a cura degli organi regionali di controllo.))
La Corte può chiedere dati ed elementi di informazione ai competenti Ministeri.
La Corte riferisce annualmente al Parlamento, entro il 31 luglio, i risultati dell'esame compiuto sulla gestione finanziaria e sul buon andamento dell'azione amministrativa degli enti.
Al fine di costituire la sezione prevista al quarto comma, le dotazioni organiche del personale di magistratura relative alle qualifiche inferiori a presidente di sezione, rese cumulative in un'unica dotazione organica, sono aumentate di venti unità. La dotazione organica per la qualifica di presidente di sezione è aumentata di una unità. I posti di consigliere non riservati ai primi referendari della Corte dei conti restano fissati nella metà dei consiglieri di cui alla dotazione organica prevista dalla tabella B allegata alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345.