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DECRETO-LEGGE 8 gennaio 1981, n. 4

Differimento di taluni termini previsti in materia di urbanistica e nella realizzazione di opere pubbliche e di edilizia residenziale.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 12 marzo 1981, n. 58 (in G.U. 13/03/1981, n.72).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
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Testo in vigore dal:  1-1-2002
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre il differimento di taluni termini previsti dalle vigenti norme in materia di urbanistica e di edilizia residenziale, per evitare che la loro scadenza rallenti o sospenda la esecuzione delle opere in corso;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 gennaio 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Termini contenuti nella legge 28 gennaio 1977, n. 10


Nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, secondo i dati risultanti dall'ultimo censimento, l'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, si applica fino alla data del 31 dicembre 1983.
Il termine di quattro anni indicato nel primo comma dell'art. 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è prorogato al 31 dicembre 1983.
Il termine di cui al quinto comma del medesimo articolo, modificato con l'art. 8 della legge 29 luglio 1980, n. 385, è stabilito in cinque anni.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ha disposto (con l'art. 58, comma 1, n. 115) che è abrogato "il decreto legge 8 gennaio 1981, n. 58, convertito nella legge 12 marzo 1981, n. 58".
Si fa presente che il decreto legge 8 gennaio 1981, n. 58, riportato erroneamente nel testo della Gazzetta Ufficiale, deve intendersi decreto legge 8 gennaio 1981, n. 4.
Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002.
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002.
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003.
Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.