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DECRETO-LEGGE 28 luglio 1981, n. 395

Proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro nonchè del termine per il versamento all'I.N.P.S. dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 1981, n. 534 (in G.U. 28/09/1981, n.266).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/11/1981)
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Testo in vigore dal:  18-11-1981
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare ulteriormente le norme relative al contenimento del costo del lavoro, nonché il termine per il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria del commercio e dell'artigianato e della marina mercantile;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1



Il termine di cui al primo e quarto comma dell'articolo 1 della legge 28 novembre 1980, n. 782, è prorogato fino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data del 31 ottobre 1981.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 16 novembre 1981 n. 646, convertito con modificazioni dalla L. 15 gennaio 1982 n. 3 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 395, convertito, con modificazioni, nella legge 25 settembre 1981, n. 534, è differito fino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1981".