LEGGE 19 febbraio 1981, n. 27

Provvidenze per il personale di magistratura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/09/2021)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 8-3-1981
                               Art. 2. 
 
  Gli articoli 11 e 12  della  legge  2  aprile  1979,  n.  97,  sono
sostituiti dal seguente: 
  "Gli stipendi  del  personale  di  cui  alla  presente  legge  sono
adeguati di diritto, ogni triennio,  nella  misura  percentuale  pari
alla media degli incrementi realizzati nel triennio precedente  dalle
altre categorie dei  pubblici  dipendenti  per  le  voci  retributive
calcolate  dall'Istituto  centrale  di  statistica  ai   fini   della
elaborazione  degli  indici  delle  retribuzioni  contrattuali,   con
esclusione della indennita' integrativa speciale. 
  Agli effetti del comma precedente sono presi  in  considerazione  i
benefici medi pro capite dei seguenti comparti del pubblico  impiego:
amministrazioni statali, aziende autonome dello  Stato,  universita',
regioni, province e comuni, ospedali, enti di previdenza. 
  La variazione percentuale e' calcolata rapportando il complesso del
trattamento economico medio per unita' corrisposto  nell'ultimo  anno
del triennio di riferimento a quello dell'ultimo  anno  del  triennio
precedente ed ha  effetto  dal  1  gennaio  successivo  a  quello  di
riferimento. 
  Gli stipendi al 1 gennaio del secondo e  del  terzo  anno  di  ogni
triennio  sono  aumentati,  a  titolo  di  acconto   sull'adeguamento
triennale, per ciascun anno e con riferimento sempre  allo  stipendio
in vigore al 1 gennaio del primo anno, per una percentuale pari al 30
per  cento  della  variazione   percentuale   verificatasi   fra   le
retribuzioni dei dipendenti pubblici nel triennio  precedente,  salvo
conguaglio a decorrere dal 1 gennaio del triennio successivo. 
  La percentuale dell'adeguamento triennale prevista  dai  precedenti
commi e' determinata entro il  30  aprile  del  primo  anno  di  ogni
triennio con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  di
concerto con il Ministro di grazia  e  giustizia  e  con  quello  del
tesoro. 
  A tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT comunica la  variazione
percentuale di cui al primo comma. 
  Qualora i dati indicati nei commi precedenti non siano  disponibili
entro  i  termini  previsti,  gli  stipendi  vengono   adeguati   con
applicazione della  stessa  percentuale  dell'anno  precedente  salvo
successivo  conguaglio  e  ferme  restando  le  date  di   decorrenza
dell'adeguamento. 
  Nella  prima  applicazione   delle   disposizioni   precedenti   la
variazione percentuale e' determinata, per il periodo  dal  1  luglio
1980 al 31 dicembre  1981,  nella  misura  del  50  per  cento  della
variazione  del  trattamento  economico  dei  comparti  del  pubblico
impiego di cui al secondo comma del  presente  articolo  verificatasi
nel periodo 1 gennaio 1979-31 dicembre 1981 e  l'adeguamento  decorre
dal 1 gennaio 1982. Dal 1 gennaio 1981 gli stipendi  in  vigore  sono
aumentati, a titolo di anticipazione  sull'adeguamento  di  cui  alla
prima parte del presente comma, di una percentuale fissa del  12  per
cento, con successivo conguaglio a decorrere dal 1 gennaio 1982".