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LEGGE 21 maggio 1981, n. 240

Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonchè delle società consortili miste.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/01/1986)
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Testo in vigore dal:  29-12-1983
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Art. 11



L'istituto centrale per il credito a medio termine utilizzerà per gli interventi di cui ai precedenti articoli 9 e 10 i fondi già assegnati e da assegnare fino al 1980 ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1976, n. 374, e non impiegati per i finanziamenti previsti dalla legge stessa.
A partire dal 1981, i fondi di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine saranno ulteriormente aumentati di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1985.(2)
((3))

Il 20 per cento di tale somma è riservato ai consorzi costituiti tra imprese artigiane, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della presente legge. La parte di tale somma non utilizzata entro il 31 dicembre può essere spesa, negli anni successivi, senza essere soggetta alla predetta riserva.

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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 26 aprile 1983, n. 130 ha disposto (con l'art. 8, comma 4) che "Sono ridotte, rispettivamente, di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1983 e 1984 le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 11 e 21 della predetta legge 21 maggio 1981, n. 240".
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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 27 dicembre 1983, n. 730 ha disposto (con l'art. 18, comma 9) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16 della legge 21 maggio 1981, n. 240, è elevata per l'anno 1984 di lire 4.000 milioni. Per lo stesso anno finanziario sono ridotte di lire 500 milioni ciascuna le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 11 e 21 della menzionata legge 21 maggio 1981, n. 240".