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LEGGE 14 maggio 1981, n. 219

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
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Testo in vigore dal:  1-5-1982
aggiornamenti all'articolo

Art. 81

(Modalità dell'intervento).


Gli interventi di cui all'articolo precedente sono realizzati in modo unitario, sulla base di programmi costruttivi, comprensivi della urbanizzazione primaria e secondaria
((anche relative al recupero di fabbisogni arretrati))
, e con riferimento ai costi di costruzione stabiliti dal CIPE su proposta del Ministro dei lavori pubblici.
Le opere sono affidate in concessione, entro 15 giorni dall'occupazione delle aree, a mezzo di apposite convenzioni in deroga alle norme vigenti, a società, imprese di costruzione, anche cooperative o loro consorzi, idonee sotto il profilo tecnico e imprenditoriale.
Formano oggetto della concessione tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione delle aree occupate, ivi comprese le procedure di espropriazione ed il pagamento delle indennità ai sensi della presente legge, la formulazione del programma costruttivo sulla base delle indicazioni del sindaco di Napoli per quanto concerne il numero degli alloggi da realizzare, le tipologie degli stessi, le prescrizioni urbanistico-edilizie da osservare e i termini per la realizzazione dell'intervento, la progettazione esecutiva delle opere, la realizzazione delle stesse e quant'altro necessario per rendere le opere compiute, la consegna degli alloggi agli assegnatari.
Scaduto inutilmente il termine di cui al secondo comma, all'affidamento della concessione provvede, nei successivi 15 giorni, il CIPE su proposta del Ministro dei lavori pubblici.