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LEGGE 14 maggio 1981, n. 219

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
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Testo in vigore dal:  1-5-1982
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Art. 26

(Prestazione di garanzie).
((Il Ministro del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a concedere contributi, a valere sui fondi di cui all'articolo 3 della presente legge, entro il limite complessivo di lire 20 miliardi, alle cooperative ed ai consorzi promossi da enti pubblici, Istituti di credito e dalla FIME, aventi come scopo la prestazione di garanzie ai fini di facilitare l'ottenimento del credito bancario e di ridurre gli oneri finanziari a carico delle imprese danneggiate dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981))
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