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LEGGE 14 maggio 1981, n. 219

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
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Testo in vigore dal:  1-5-1982
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Art. 15

(Erogazione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione).


L'erogazione dei contributi in conto capitale per la ricostruzione e la riparazione delle unità immobiliari di cui al presente titolo ha luogo:
a) in ragione del 25 per cento dell'importo concesso, all'inizio dei lavori certificato dal sindaco;
b) in ragione dell'ulteriore 60 per cento dell'importo concesso, in base a stati di avanzamento sottoscritti, con responsabilità solidale, dal proprietario, dal direttore dei lavori e dall'impresa, da presentarsi all'azienda di credito;
c) in ragione del residuo 15 per cento dell'importo concesso, dopo l'ultimazione dei lavori e l'accertamento della regolare esecuzione degli stessi a cura del comune.
((Con il provvedimento di assegnazione viene disposta una apertura di credito presso l'azienda di credito indicata dall'avente diritto, il quale effettua i prelevamenti in conformità a quanto disposto dal comma precedente.
I rapporti con le aziende di credito sono disciplinati con convenzione approvata dal Ministro del tesoro))

I mutui per la realizzazione di interventi di ricostruzione e di riparazione sono concessi, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, dalle aziende e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio, con assoluta priorità rispetto a quelli ordinari, secondo le direttive da emanarsi, in sede di prima applicazione della presente legge, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
Ogni tre mesi le aziende e le sezioni di credito fondiario sono tenute a comunicare al Ministero del tesoro l'entità dei mutui deliberati e di quelli in corso di istruttoria.
I contributi pluriennali costanti di cui ai precedenti articoli 9 e 10 sono erogati direttamente ai beneficiari sulla base dei contratti di mutuo.