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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 marzo 1981, n. 211

Unificazione dei fondi di previdenza del personale del Ministero delle finanze.

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Testo in vigore dal:  17-5-1981

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
Vista la legge 12 luglio 1912, n. 812, concernente il fondo di previdenza del personale delle dogane;
Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1561, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 260, concernente il fondo di previdenza del personale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette;
Visto il regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826, Convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 12, concernente il fondo di previdenza del personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, e successive modificazioni, concernente l'istituzione dei fondi di previdenza del personale dell'Amministrazione centrale finanziaria e delle intendenze di finanza, nonché il riconoscimento dei fondi di Previdenza del personale dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari;
Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 971, n. 825, norme integrative e correttive del citato decreto n. 648, e successive modificazioni, al fine di unificare i fondi di previdenza del personale dell'Amministrazione finanziaria;
Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Decreta:

Art. 1


A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto i seguenti fondi di previdenza sono unificati in un unico ente di diritto pubblico, denominato fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze":
a) fondo di previdenza a favore del personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, istituito con regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 12;
b) fondo di previdenza a favore del personale periferico delle tasse ed imposte indirette sugli affari, istituito con decreto ministeriale dell'11 febbraio 1952 e riconosciuto con l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648;
c) fondo di previdenza a favore del personale periferico dell'amministrazione delle imposte dirette, istituito con l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648;
d) fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza, istituito con l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648;
e) fondo di previdenza per il personale delle dogane, istituito con legge 12 luglio 1912, n. 812;
f) fondo di previdenza a favore del personale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette, istituito con regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1561, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 260.